Corte costituzionale
Ordinanza n. 71/2019
Corte cost., ord. 29 marzo 2019, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 71/2019
- Data di deposito
- 29 marzo 2019
- Data di decisione
- 20 febbraio 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:71
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40477
È dichiarata manifestamente inammissibile - per omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bergamo, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458 cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato all'imputato, senza neppure riportare il relativo capo di imputazione; inoltre, annovera, fra quelli contestati, un reato per il quale la sospensione con messa alla prova non è consentita, con la conseguenza che l'imputato del procedimento a quo non può in ogni caso beneficiarne.
Massima n. 40478
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e in particolare di quella processuale - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f ), cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bari, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis e seg. cod. pen. e 464- bis e seg. cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione omette di descrivere i fatti di causa, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato agli imputati, senza neppure riportare il capo di imputazione; né precisa lo stato in cui si trovava il giudizio a quo - ciò che impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza - in quanto non specifica se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, solo in tal caso configurandosi l'interesse ad eccepire la nullità del decreto di citazione a giudizio che non contenga l'avvertimento relativo a tale facoltà. ( Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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