Corte costituzionale
Ordinanza n. 60/2019
Corte cost., ord. 20 marzo 2019, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 60/2019
- Data di deposito
- 20 marzo 2019
- Data di decisione
- 20 febbraio 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
Parametri
- art. 101, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 41083
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza nonché per indeterminatezza, ambiguità e carattere creativo dell'intervento richiesto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 545 del 1992, censurato dalla CTP di Novara - in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - nella parte in cui stabilisce che la determinazione, la liquidazione e il pagamento del compenso spettante ai componenti delle commissioni tributarie siano effettuati, rispettivamente, dal Ministro delle finanze, dalla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza e dal dirigente responsabile della segreteria della commissione. La disciplina del trattamento retributivo dei giudici tributari - denunciata come lesiva della loro apparenza di indipendenza - non deve essere applicata al rapporto che il rimettente è chiamato a decidere, né incide sulla composizione o costituzione dell'organo giudicante (cioè sulla sua legittimazione ad esercitare le proprie funzioni), con conseguente irrilevanza della questione. Quanto al petitum, da un lato il rimettente non fornisce indicazioni sul diverso sistema retributivo che sarebbe idoneo a superare l'asserita inadeguatezza dei compensi, dall'altro richiede un intervento creativo caratterizzato da un grado di manipolatività tanto elevato da eccedere i poteri di intervento della Corte costituzionale, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. ( Precedente specifico: ordinanza n. 227 del 2016. Precedenti citati: ordinanza n. 180 del 2006; sentenza n. 196 del 1982, n. 447 del 1991, n. 331 del 1987 e n. 326 del 1987, sul trattamento economico dei giudici tributari prima della riforma del contenzioso; sentenza n. 164 del 2017, sulla nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati; sentenze n. 220 del 2014, n. 218 del 2014, n. 220 del 2012, n. 186 del 2011, n. 117 del 2011, ordinanze n. 269 del 2015, n. 266 del 2014, n. 335 del 2011, n. 260 del 2011 e n. 21 del 2011, sull'inammissibilità per indeterminatezza e ambiguità del petitum; sentenze n. 248 del 2014 e n. 252 del 2012, ordinanze n. 269 del 2015, n. 156 del 2013, n. 182 del 2009, n. 35 del 2001 e n. 117 del 1989, sui limiti alla possibilità di pronunce manipolative ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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