Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/2019

Corte cost., ord. 15 marzo 2019, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
52/2019
Data di deposito
15 marzo 2019
Data di decisione
5 febbraio 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:52

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41939

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inesatta e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nonché per insufficiente motivazione a sostegno della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della CEDU, e 38 Cost. - dell'art. 65, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 97 del 2013, e dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui limitano ai soli cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo l'accesso all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e a quello di maternità. Il rimettente avrebbe dovuto prendere in esame la direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - e in particolare il principio di parità di trattamento (art. 12) riconosciuto a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, come interpretato dalla Corte di giustizia europea,- e valutarne l'applicabilità nel caso sottoposto al suo giudizio. ( Precedente citato: ordinanza n. 95 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), e dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma - quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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