Corte costituzionale
Ordinanza n. 32/2019
Corte cost., ord. 1° marzo 2019, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 32/2019
- Data di deposito
- 1° marzo 2019
- Data di decisione
- 8 gennaio 2019
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017
- legge n. 172 del 4 dicembre 2017
- art. 1, comma 11, quater, decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017
Parametri
Massime
Massima n. 42307
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 172 del 2017, in quanto introduce la cosiddetta "rottamazione-bis", con la quale vengono riaperti i termini della rottamazione per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, e per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, e viene estesa la rottamazione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. La disciplina della "rottamazione delle cartelle" è riconducibile alla materia della riscossione mediante ruoli, in quanto l'intervento del legislatore statale non è principalmente diretto a disciplinare i tributi e le relative sanzioni, bensì a riorganizzare la procedura esecutiva in questione; quest'ultima, in ragione dello scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia e dell'attribuzione delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate-riscossione, è caratterizzata da esigenze unitarie che impongono - vertendosi in materia di coordinamento del sistema tributario - una disciplina centralizzata ed omogenea per le Regioni e gli enti interessati, rispetto alla quale non può assumere rilievo il fatto che siano coinvolte anche le imposte "proprie" delle Regioni. ( Precedente citato: sentenza n. 29 del 2018 ).
Massima n. 42308
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 Cost. - dell'art. 1, comma 11- quater , del d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 172 del 2017, in quanto consente di non aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016 alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni che utilizzano, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale, con riferimento ai provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, mentre non riconosce la medesima facoltà di scelta agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale. La disposizione impugnata si inserisce nell'ambito della riforma della riscossione mediante ruoli, caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una regolamentazione centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati, che legittima l'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del "coordinamento del sistema tributario". Dall'ambito specifico e limitato della riforma, che trova la sua ratio giustificatrice nell'affidamento della riscossione delle imposte ad Equitalia, prima, e all'ente ad essa succeduto, poi, tramite la emissione di ruoli, rimane dunque estraneo il sistema dell'ingiunzione, che è gestito dagli enti impositori, direttamente ovvero tramite affidamento a terzi, risultando quindi corretto che rispetto a questa procedura esecutiva sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell'ordinario riparto di competenze. ( Precedente citato: sentenza n. 29 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11-quater, del d.l. n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 172 del 2017, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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