Corte costituzionale
Ordinanza n. 282/2019
Corte cost., ord. 20 dicembre 2019, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 282/2019
- Data di deposito
- 20 dicembre 2019
- Data di decisione
- 6 novembre 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 67 del 28 aprile 2014
- art. 1, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 10, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 40954
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014 e 1, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 7 del 2016, censurati dal Giudice di pace di Venezia in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 CDFUE e agli artt. 8 e 10 CEDU, nella parte in cui dispongono l'abrogazione del reato di ingiuria di cui all'art. 594 cod. pen., trasformando la relativa fattispecie in un illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie civili. Le censure proposte in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 CDFUE, incorrono nelle medesime ragioni di inammissibilità - per richiesta di intervento additivo in malam partem in materia penale, al di fuori dalle eccezioni desumibili dal sistema - e di manifesta inammissibilità - per radicale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - già rilevate dalla sentenza n. 37 del 2019 rispetto a questioni sostanzialmente identiche sollevate dallo stesso rimettente; mentre l'ulteriore profilo di censura, formulato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU, è sfornito di qualsiasi sviluppo argomentativo. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 37 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 8 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice di pace di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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