Corte costituzionale

Ordinanza n. 282/2019

Corte cost., ord. 20 dicembre 2019, n. 282

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
282/2019
Data di deposito
20 dicembre 2019
Data di decisione
6 novembre 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:282

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge n. 67 del 28 aprile 2014
  • art. 1, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40954

Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014 e 1, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 7 del 2016, censurati dal Giudice di pace di Venezia in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 CDFUE e agli artt. 8 e 10 CEDU, nella parte in cui dispongono l'abrogazione del reato di ingiuria di cui all'art. 594 cod. pen., trasformando la relativa fattispecie in un illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie civili. Le censure proposte in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 CDFUE, incorrono nelle medesime ragioni di inammissibilità - per richiesta di intervento additivo in malam partem in materia penale, al di fuori dalle eccezioni desumibili dal sistema - e di manifesta inammissibilità - per radicale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - già rilevate dalla sentenza n. 37 del 2019 rispetto a questioni sostanzialmente identiche sollevate dallo stesso rimettente; mentre l'ulteriore profilo di censura, formulato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU, è sfornito di qualsiasi sviluppo argomentativo. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 37 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 8 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice di pace di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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