Corte costituzionale
Ordinanza n. 273/2019
Corte cost., ord. 13 dicembre 2019, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 273/2019
- Data di deposito
- 13 dicembre 2019
- Data di decisione
- 6 novembre 2019
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:273
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40929
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Oggetto delle questioni è la facoltà di costituirsi in udienza, preclusa alla luce del vigente assetto normativo, il quale consente la declaratoria di inammissibilità in limine litis ai sensi del censurato art. 27.
Massima n. 41825
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto prevedono la sanzione dell'inammissibilità del ricorso in caso di tardiva costituzione del ricorrente, ancorché la parte resistente si sia costituita, e la declaratoria di inammissibilità in sede di esame preliminare del ricorso stesso. La specificità della giurisdizione tributaria - correlata a un giudizio di tipo impugnatorio, instaurato entro stretti limiti di decadenza, di provvedimenti autoritativi, in cui la definitività della posizione sostanziale in essi racchiusa è garanzia di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari - ne giustifica una disciplina differenziata rispetto a quella del processo ordinario civile. Inoltre, l'onere della costituzione in giudizio del ricorrente entro trenta giorni dall'ultima notifica, di per sé non eccessivamente gravoso, non è tale da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o da violare i principi del giusto processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2018, n. 290 del 2016, n. 165 del 2015, n. 154 del 2005 e n. 239 del 2000 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo, e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2017, n. 165 del 2000, n. 18 del 2000 e n. 82 del 1996; ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 del 2000, n. 329 del 2000, n. 217 del 2000 e n. 8 del 1999 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale la giurisdizione tributaria, rispetto a quella civile ed amministrativa, conserva una sua specificità, correlata sia alla configurazione del processo tributario come processo impugnatorio, sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, rapporto che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2000 e n. 53 del 1998 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, fermo restando il limite della manifesta irragionevolezza. In particolare, tale discrezionalità incontra il limite nella esigenza che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016, n. 117 del 2012 e n. 237 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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