Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/2019

Corte cost., ord. 5 dicembre 2019, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
257/2019
Data di deposito
5 dicembre 2019
Data di decisione
6 novembre 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:257

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40883

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pisa, Verbania e Rimini in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui fa automaticamente conseguire alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589- bis (Omicidio stradale) e 590- bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., la revoca della patente di guida. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non prevede che, nelle ipotesi anzidette, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589- bis e 590- bis cod. pen. Non ricorrendo tali circostanze aggravanti in alcuno dei giudizi a quibus, non sussiste più il rigido automatismo dell'applicazione della revoca della patente, sanzione accessoria di natura amministrativa, potendo il giudice disporre la sospensione della stessa secondo la gravità della condotta del condannato e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanze n. 203 del 2019, n. 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016 ).

Massima n. 41772

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pisa e Rimini in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU - dell'art. 222, comma 3- ter , del d.lgs. n. 285 del 1992, in base al quale, nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in conseguenza dei reati di cui agli artt. 589- bis (Omicidio stradale) e 590- bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio penale non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal giudice penale. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanza n. 203 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dal Tribunale ordinario di Pisa, dal Tribunale ordinario di Verbania e dal Tribunale ordinario di Rimini con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Pisa e dal Tribunale ordinario di Rimini con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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