Corte costituzionale
Ordinanza n. 250/2019
Corte cost., ord. 4 dicembre 2019, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 250/2019
- Data di deposito
- 4 dicembre 2019
- Data di decisione
- 6 novembre 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:250
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40860
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza e per oscurità del petitum , le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., degli artt. 94 e 95 cod. pen, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 92, primo comma, cod. pen. Il giudice a quo, senza neppure affrontare il profilo della rilevanza e trascurando del tutto i rilievi posti a base della sentenza n. 114 del 1998 - specie laddove ha puntualizzato che, secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità, la nozione di "infermità", su cui si basa la distinzione tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool, è necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica - non ha offerto congrua motivazione tanto sulle acquisizioni conseguite in campo scientifico che imporrebbero una revisione degli approdi della richiamata pronuncia, quanto sulle ragioni per le quali risulterebbero violati i parametri costituzionali evocati. Anche con riferimento all'ubriachezza volontaria o colposa le censure si rivelano indeterminate, avendo il rimettente ancora una volta trascurato l'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato. Né viene chiarito se l'obiettivo avuto di mira sia una pronuncia integralmente caducatoria ovvero una pronuncia additiva, che allinei le norme coinvolte (o parte delle disposizioni censurate) alla evoluzione scientifica. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 1998 e n. 33 del 1970 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, nonché dell'art. 92, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sollevate dal Tribunale ordinario di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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