Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/2019

Corte cost., ord. 26 novembre 2019, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
243/2019
Data di deposito
26 novembre 2019
Data di decisione
6 novembre 2019
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017
  • art. 3, comma 4, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017
  • art. 3, comma 6, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017
  • art. 3, legge della Regione Puglia n. 18 del 30 aprile 2018
  • art. 4, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017
  • art. 7, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017
  • art. 1, legge della Regione Puglia n. 18 del 30 aprile 2018
  • art. 2, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017
  • art. 2, legge della Regione Puglia n. 18 del 30 aprile 2018
  • art. 3, legge della Regione Puglia n. 53 del 12 dicembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40812

Sono dichiarati estinti - per rinunce ai ricorsi in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6, 4, commi 1 e 2, e 7 della legge reg. Puglia n. 53 del 2017 e degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 18 del 2018 (modificativi degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Puglia n. 53 del 2017), promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, 117, commi secondo, lett. m ), terzo e sesto, e 118 Cost., in relazione all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, agli artt. 29 e 30 (in particolare, comma 1, lett. a e b ) del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 e all'art. 3 delle Preleggi. (Nella specie, le rinunce sono motivate da sopravvenuta modifica delle disposizioni impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della Regione resistente, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 213 del 2019, n. 202 del 2019, n. 156 del 2019, n. 152 del 2019, n. 61 del 2019 e n. 4 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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