Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/2019

Corte cost., ord. 15 novembre 2019, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
238/2019
Data di deposito
15 novembre 2019
Data di decisione
25 settembre 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:238

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40817

È dichiarata la manifesta inammissibilità, per aberratio ictus e difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Nuoro in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost. - degli artt. 410- bis e 411, comma 1- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'iscrizione nel casellario giudiziale della ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, e, in via subordinata, dell'art. 411, comma 1- bis , cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione. Il rimettente, anziché formulare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. f ), del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevede l'obbligo di iscrizione dei provvedimenti in questione, censura i predetti articoli del cod. proc. pen., che - tuttavia - nulla dispongono in merito all'iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario giudiziale. Le ulteriori questioni concernenti la omessa previsione dell'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione sono manifestamente irrilevanti, posto che il giudice a quo deve unicamente decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sicché dette questioni risultano meramente prospettiche ed eventuali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nuoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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