Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/2019

Corte cost., ord. 17 ottobre 2019, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
220/2019
Data di deposito
17 ottobre 2019
Data di decisione
25 settembre 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:220

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 2, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 40894

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catanzaro e dal Giudice di pace di Benevento, in riferimento all'art. 24 Cost., e dal Giudice di pace di Barrafranca, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. - dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, sancisce l'applicazione di tale regola anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente. La sentenza n. 158 del 2019, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dai rimettenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2019 e n. 44 del 2016; ordinanze n. 69 del 2019, n. 190 del 2018 e n. 26 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate dal Tribunale ordinario di Catanzaro e dal Giudice di pace di Benevento, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, e dal Giudice di pace di Barrafranca, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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