Corte costituzionale
Ordinanza n. 213/2019
Corte cost., ord. 12 settembre 2019, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 213/2019
- Data di deposito
- 12 settembre 2019
- Data di decisione
- 8 maggio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 3, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
- art. 12, comma 3, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 luglio 2017
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 40689
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 12, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 16 del 2017 è dichiarato inammissibile - per carenza di legittimazione - l'intervento dell'Associazione siciliana della stampa. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016 e n. 118 del 2015 ).
Massima n. 40690
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 16 del 2017, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l ), Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da intervenuta abrogazione della disposizione impugnata). In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2019 e n. 61 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione siciliana della Stampa;
2) dichiara estinto il processo, limitatamente all'art. 12, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze