Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/2019
Corte cost., ord. 21 febbraio 2019, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/2019
- Data di deposito
- 21 febbraio 2019
- Data di decisione
- 9 gennaio 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 829, comma 3, codice di procedura civile
- art. 24, decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 40400
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento all'art. 24 Cost. La lesione di tale parametro, benché prospettata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non trova alcun chiaro supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza stessa, essendosi il rimettente limitato a sottolineare che la norma denunciata, come interpretata dalle Sezioni unite della Cassazione, non è necessaria per porre rimedio a una menomazione del diritto di difesa.
Massima n. 40401
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., sollevate dalla Corte di appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. La sopravvenuta sentenza n. 13 del 2018 ha dichiarato non fondate identiche questioni sollevate dallo stesso rimettente, che nell'attuale ordinanza non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente dedotti. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 13 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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