Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/2019

Corte cost., ord. 24 luglio 2019, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
203/2019
Data di deposito
24 luglio 2019
Data di decisione
3 luglio 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:203

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42838

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Brescia, dal GIP del Tribunale di Grosseto, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Verbania, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime. La sentenza n. 88 del 2019, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato in parte qua l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto. ( Precedenti citati: ordinanze n. 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017 n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016 ).

Massima n. 42839

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 590- quater cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e equivalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 590- bis , settimo comma, cod. pen. Le questioni sono del tutto prive dell'indicazione della fattispecie, la cui insufficiente descrizione impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016 ).

Massima n. 42840

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verbania, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 222, comma 3- ter , cod. strada, nella parte in cui prevede l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio penale non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal giudice penale. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Brescia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Grosseto, dal Tribunale ordinario di Firenze e dal Tribunale ordinario di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-quater del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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