Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/2019

Corte cost., ord. 9 luglio 2019, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
168/2019
Data di deposito
9 luglio 2019
Data di decisione
23 maggio 2019
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:168

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 30, ter, secondo periodo, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, decreto-legge n. 103 del 3 agosto 2009
  • legge n. 141 del 3 ottobre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 42428

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Liguria in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 17, comma 30- ter , secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. nella legge n. 102 del 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c ), n. 1), del d.l. n. 103 del 2009, conv. con modif. nella legge n. 141 del 2009, in base al quale le procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a seguito di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (art. 7 della legge n. 97 del 2001). Rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa e pertanto - pur all'interno di un complessivo disegno legislativo volto a ridurle, allo scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione più efficace ed efficiente - non è irragionevole l'identificazione di specifiche ipotesi di responsabilità, che si giustificano in ragione della loro specialità. ( Precedenti citati: sentenza n. 355 del 2010; ordinanze n. 286 del 2011, n. 221 del 2011 e n. 219 del 2011 ).

Massima n. 42429

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Liguria in riferimento agli artt. 3 e 103, secondo comma, Cost. - dell'art. 17, comma 30- ter , secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. nella legge n. 102 del 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c ), n. 1), del d.l. n. 103 del 2009, conv. con modif. nella legge n. 141 del 2009, che non consente al PM contabile di agire per il risarcimento del danno all'immagine in caso di prescrizione del reato presupposto commesso dal pubblico dipendente. Essendo stata dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., l'ulteriore nucleo di censure, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e del principio di effettività della tutela giudiziaria in sede contabile, diviene privo di rilevanza rispetto al giudizio principale, poiché osta in ogni caso alla proponibilità dell'azione risarcitoria il fatto che le condotte accertate a carico dei convenuti non rientrano nel novero dei reati che la consentono.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, comma secondo, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, come convertito e successivamente modificato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, comma secondo, Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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