Corte costituzionale
Ordinanza n. 15/2019
Corte cost., ord. 31 gennaio 2019, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 15/2019
- Data di deposito
- 31 gennaio 2019
- Data di decisione
- 9 gennaio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:15
Parametri
- art. 122, comma 4, Costituzione
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 41574
Sono dichiarati inammissibili, per tardività e difetto di legittimazione, i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi - in riferimento all'art. 122, quarto comma, Cost. - da tre ex componenti del Consiglio della Regione Lazio, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio della stessa Procura della Repubblica del 20 settembre 2016, nella quale sono stati contestati ai ricorrenti, nella loro qualità di consiglieri della Regione Lazio, i reati di cui agli artt. 81, 110 e 323 cod. pen. I ricorsi sono stati proposti oltre il termine prescritto dall'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, decorrente dalla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio, quale atto che ha dato origine ai conflitti. Va d'altra parte rilevato che il singolo consigliere regionale non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette che giustificano la sua legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione intersoggettivo, in quanto l'art. 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 attribuisce tale legittimazione solo al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa, e, comunque, con riferimento all'autonomia organizzativa e contabile dei consigli regionali, deve escludersi che il singolo consigliere regionale sia titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette che possano giustificarla. ( Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2010, n. 121 del 2005 e n. 132 del 1976; ordinanza n. 195 del 2004 ).
Massima n. 41575
Per costante giurisprudenza costituzionale, nessun elemento letterale o sistematico consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, che attribuisce la legittimazione a proporre ricorso per conflitto fra enti per la Regione al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. l'eventuale lesione dei poteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente protetta, infatti, non può, in tesi, non offendere anche l'autonomia dell'ente medesimo, facendo così insorgere per esso l'interesse a tutelare nell'appropriata sede le proprie attribuzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2015, n. 130 del 2014, n. 130 del 2009, n. 303 del 2003, n. 163 del 1997 e n. 211 del 1972 ).
Massima n. 41576
Per costante giurisprudenza costituzionale l'identità formale degli enunciati di cui all'art. 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost., non riflette una compiuta assimilazione tra le assemblee parlamentari ed i Consigli regionali. Diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità; sul piano dell'autonomia organizzativa e contabile. Inoltre, i Consigli regionali godono, in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria e che conseguentemente non copre procedure e atti previsti soltanto da leggi regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2014, n. 337 del 2009, n. 279 del 2008, n. 301 del 2007, n. 292 del 2001, n. 245 del 1995, n. 69 del 1985 e n. 81 del 1975 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi da C.U. P., T. D'A. e M. D.S., nella qualità di ex componenti del Consiglio della Regione Lazio, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio della stessa Procura della Repubblica del 20 settembre 2016.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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