Corte costituzionale
Ordinanza n. 111/2019
Corte cost., ord. 9 maggio 2019, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 111/2019
- Data di deposito
- 9 maggio 2019
- Data di decisione
- 19 marzo 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 11 luglio 2014
- art. 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 11 luglio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 42619
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 Cost. - degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, prevedono, rispettivamente, la riduzione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità (nella misura del 20%) e un tetto alla cumulabilità di tali assegni con altri trattamenti o vitalizi (diretti o di reversibilità) percepiti (con il limite massimo di euro 9.000 lordi mensili). Il rimettente non ha chiarito in che modo, e secondo quale ordine, i due citati meccanismi di riduzione opererebbero nei casi oggetto dei processi a quibus , non essendo così dato comprendere se in tali casi siano stati applicati e nemmeno se la riduzione generalizzata del 20% trovi applicazione prima o dopo quella conseguente al tetto alla cumulabilità ovvero se i due istituti siano alternativi. La mancata presa di posizione sulle modalità di interpretazione e applicazione delle disposizioni censurate si traduce in un'inadeguata descrizione del quadro normativo; né possono, a tal fine, aiutare - per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - le allegazioni delle parti. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 e n. 194 del 2018; ordinanze n. 202 del 2018, n. 37 del 2018, n. 244 del 2017, n. 227 del 2016, n. 153 del 2016 e n. 209 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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