Corte costituzionale

Sentenza n. 83/2018

Corte cost., sent. 20 aprile 2018, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/2018
Data di deposito
20 aprile 2018
Data di decisione
21 febbraio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 79, comma 1, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
  • art. 83, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
  • art. 83, comma 1, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40488

È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 107 del TFUE, per asserita inosservanza della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato e per ingiustificata differenziazione normativa, incompatibile con il mercato interno, a favore delle imprese femminili venete. Nella delibera del Consiglio dei ministri, che richiama l'allegata relazione ministeriale, i suddetti parametri (costituzionale e comunitario interposto) non sono menzionati né identificabili alla luce delle ragioni espresse. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017 e n. 228 del 2017 ). Non è ammissibile la questione in via principale rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato. ( Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2016, n. 1 del 2016, n. 250 del 2015 e n. 153 del 2015 ).

Massima n. 40489

Per costante giurisprudenza costituzionale, la nozione di "concorrenza" di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost. non può non riflettere quella operante in ambito europeo, anche quando abbia riguardo al mercato di ambito nazionale o locale. Essa comprende in ogni caso sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, dirette a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). In questa seconda accezione, attraverso la "tutela della concorrenza", vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi. ( Precedenti citati: sentenze n. 291 del 2012, n. 200 del 2012, n. 45 del 2010; sentenze n. 299 del 2012 e n. 401 del 2007 ). La disciplina degli aiuti pubblici - o meglio delle deroghe al divieto di aiuti pubblici, compatibili con il mercato interno - rientra nell'accezione dinamica di concorrenza, la quale contempla le misure pubbliche dirette a ridurre squilibri e a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali ( Precedente citato: sentenza n. 14 del 2004, sul valore interpretativo che assume la sistematica del TFUE, collocando la disciplina degli aiuti degli Stati all'interno del Titolo VII, Capo I, rubricato "Regole di concorrenza" ). Il riconoscimento che la tutela della concorrenza non esclude interventi promozionali dello Stato deve raccordarsi con lo schema di riparto delle competenze legislative fissato dall'art. 117 Cost., atteso che le imprese destinatarie dei finanziamenti possono operare in settori riconducibili a materie di competenza regionale. In tale quadro, l'intervento dello Stato si giustifica quando, per l'accessibilità a tutti gli operatori e per l'impatto complessivo, è idoneo ad incidere sull'equilibrio economico generale. Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale, tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Entro questi limiti, anche le Regioni, nell'esercizio delle loro attribuzioni, possono intervenire con misure di aiuto calibrate sul proprio ambito territoriale per incentivarne lo sviluppo economico, purché coerenti con la disciplina del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2008 e n. 14 del 2004; sentenza n. 217 del 2012; da ultimo, sentenza n. 98 del 2017 ).

Massima n. 40490

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 79, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, a norma del quale non si procede alla revoca e al recupero degli aiuti concessi in favore dell'imprenditoria femminile, anche quando siano venuti meno i presupposti per la loro erogazione. In ragione della finalità cui assolvono (stimolare l'espansione in tutti i segmenti di mercato delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile) e dell'ammontare delle risorse impiegate, le misure di agevolazione economica previste dalla legge n. 215 del 1992 (poi confluite negli artt. 52-55 del d.lgs. n. 198 del 2006) costituiscono un intervento di livello nazionale, come tale riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di "tutela della concorrenza", intesa nel suo profilo dinamico e promozionale. Poiché tale materia - per la sua natura trasversale - funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o residuale, era precluso alla Regione Veneto di introdurre una disciplina derogatoria della regola dettata dall'art. 20 del d.P.R. n. 314 del 2000, secondo cui le agevolazioni concesse devono essere revocate in seguito al venir meno di uno o più dei requisiti prescritti. La tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o residuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012 ).

Massima n. 40491

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserita mancanza di concreta lesività dell'impugnato art. 83 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016. Contrariamente a quanto eccepito, tale disposizione non ha una funzione meramente ricognitiva della normativa statale, né è comunque priva di portata precettiva, se non altro perché vincola la Giunta regionale a richiedere alla Conferenza unificata di restringere, nel territorio veneto, l'attività di controgaranzia del fondo statale istituito presso Mediocredito Centrale spa ai soli consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. confidi) "aventi sede nella Regione Veneto". ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 254 del 2015, n. 77 del 2015, n. 230 del 2013, n. 346 del 2010, n. 52 del 2010 e n. 401 del 2007 ).

Massima n. 40492

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità per inadeguata prospettazione dei motivi di contrasto dell'impugnato art. 83 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 con i principi comunitari in materia di concorrenza. Le motivazioni addotte a sostegno di tale censura superano la soglia minima di chiarezza e di completezza alla quale è subordinata l'ammissibilità delle impugnazioni in via principale, atteso che il ricorrente - lungi dal motivare per relationem - ha richiamato specificamente, nel corpo della motivazione, le ragioni esposte in alcune decisioni dell'AGCM e ne ha affermato la pertinenza al caso in esame. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione per relationem è lesiva del principio di autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio quando una censura sia sviluppata in atti diversi dal ricorso o dall'ordinanza in cui essa è contenuta (come nel caso di motivazione con rinvio ad altro ricorso o ad altra ordinanza di rimessione). ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2011, n. 197 del 2010, n. 143 del 2010 e n. 40 del 2007 ).

Massima n. 40493

Secondo la giurisprudenza costituzionale, discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), nonché con il principio (ex art. 120, primo comma, Cost.) a tenore del quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni e non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Da tali principi consegue il divieto per i legislatori regionali di frapporre ostacoli di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi Paese dell'Unione europea). Le norme che impongono barriere "protezionistiche" di natura territoriale si traducono altresì in una limitazione della libertà di iniziativa economica, violando anche il principio di cui all'art. 41 Cost. Infine, norme introduttive di barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, violano l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) e di tutela della concorrenza; ciò è stato ribadito con specifico riguardo a disposizioni regionali che, prevedendo requisiti territoriali per l'iscrizione di imprenditori in ruoli tenuti da enti pubblici, favorivano i richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento (id est di non discriminazione), sotteso alla previsione dell'art. 49 TFUE (in tema di libertà di stabilimento) nonché, se tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) e di tutela della concorrenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2013, n. 339 del 2011, n. 213 del 2011, n. 340 del 2010, n. 180 del 2010, n. 124 del 2010, n. 391 del 2008, n. 64 del 2007, n. 440 del 2006 e n. 207 del 2001 ).

Massima n. 40494

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'49 TFUE, degli artt. 3 e 120 Cost. e dell'art. 41 Cost. - l'art. 83, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, limitatamente alle parole "aventi sede operativa in Veneto". La norma impugnata dal Governo - nel vincolare la Giunta regionale ad avviare presso la Conferenza unificata le procedure per limitare, nel territorio veneto, l'intervento del Fondo statale di garanzia istituito presso Mediocredito Centrale spa alla sola controgaranzia delle garanzie emesse a favore delle piccole e medie imprese dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. confidi) "aventi sede operativa in Veneto" - comporta che i confidi privi del requisito della sede operativa in Veneto, ma intenzionati a fornire garanzie in favore delle PMI operanti in quel territorio, non potrebbero beneficiare dell'intervento in controgaranzia del fondo statale, ed è quindi idonea a determinare una discriminazione tra imprese sulla base di un mero elemento di localizzazione territoriale (la sede operativa in Veneto), atto a frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione di servizi in un determinato ambito territoriale da parte di imprenditori privi del requisito legislativamente richiesto, creando il rischio di una compartimentazione regionale del mercato.

Massima n. 40495

Accolta - in riferimento agli artt. 3, 120, 41 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49 TFUE - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, rimane assorbita l'ulteriore questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, limitatamente alle parole «aventi sede operativa in Veneto».

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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