Corte costituzionale
Sentenza n. 80/2018
Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/2018
- Data di deposito
- 19 aprile 2018
- Data di decisione
- 22 marzo 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, bis, legge della Regione siciliana n. 12 del 30 aprile 1991
- art. 13, legge della Regione siciliana n. 18 del 19 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 40497
È dichiarata inammissibile - per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge reg. Sicilia n. 12 del 1991 (introdotto dall'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 18 del 1999), censurato dal Tribunale di Catania, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui esenta gli enti pubblici economici siciliani da ogni forma di selezione pubblica nell'assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo. Il giudice a quo - inferendo dalla sentenza n. 205 del 1996, cui non può invece essere attribuita portata generale, che gli enti pubblici economici regionali siano soggetti alla regola del pubblico concorso per l'assunzione del personale dipendente - tralascia di esaminare, in punto di rilevanza, le leggi reg. Sicilia n. 45 e n. 76 del 1995, le quali disciplinano la fattispecie di causa prevedendo, con riferimento ai consorzi di bonifica oggetto del giudizio principale, peculiari modalità di assunzione e di rinnovo dei contratti per i lavoratori a tempo determinato. La mancata considerazione di tale specifica disciplina - che, seppur precedente alla disposizione censurata, continua a regolamentare la materia, in base al principio per cui la legge speciale non è derogata dalla posteriore legge generale - compromette l'iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata questione, precludendone lo scrutinio. ( Precedenti citati: sentenza n. 205 del 1996; sentenze n. 60 del 2015 e n. 165 del 2014, ordinanze n. 30 del 2018, n. 55 del 2017, n. 247 del 2016, n. 246 del 2016 e n. 136 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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