Corte costituzionale
Sentenza n. 72/2018
Corte cost., sent. 5 aprile 2018, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/2018
- Data di deposito
- 5 aprile 2018
- Data di decisione
- 6 febbraio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 5, sexies, lett. a), decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- art. 4, comma 5, quater, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- legge n. 44 del 26 aprile 2012
Parametri
Massime
Massima n. 40172
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5-quater e 5-sexies, lett. a), del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 44 del 2012, che sostituisce il regime fiscale speciale dettato per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico con uno meramente agevolato. Le norme censurate - in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, e 53 Cost. - dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, non hanno determinato l'omologazione giuridica degli immobili vincolati a quelli che non lo sono, atteso che alla permanenza della diversità di trattamento legale, correlata al pregio storico o artistico del bene, continua a corrispondere quella del regime tributario. Il nuovo regime fiscale, anche in virtù di una valutazione sistematica, è altresì conforme al principio di ragionevolezza e di non discriminatorietà, in quanto non è affatto implausibile che - anziché prescindersi completamente dal reddito locativo - venga applicato allo stesso una riduzione forfettariamente quantificata, in tal modo armonizzandone la disciplina con quella delle ulteriori agevolazioni, che nel loro insieme tengono adeguatamente conto di vincoli e oneri correlati agli immobili di interesse storico-artistico. Deve infine escludersi la violazione del principio di capacità contributiva, in ragione dell'obiettiva difficoltà di ricavare per gli immobili vincolati il reddito effettivo da quello locativo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni ( Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2015, n. 111 del 2016 e n. 346 del 2003 ). Rientra nel potere discrezionale del legislatore decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine al quantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di agevolazioni e benefici fiscali. Nell'esercizio di tale potere egli non è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora siano diversamente valutate le condizioni per le quali detto regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia. ( Precedenti citati: sentenza n. 108 del 1983; ordinanza n. 174 del 2001 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5-quater e 5-sexies, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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