Corte costituzionale
Sentenza n. 67/2018
Corte cost., sent. 30 marzo 2018, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/2018
- Data di deposito
- 30 marzo 2018
- Data di decisione
- 21 febbraio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 22, comma 2, legge n. 576 del 20 settembre 1980
Parametri
Massime
Massima n. 40508
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980. La fattispecie, oggetto del giudizio a quo, è stata puntualmente descritta dal giudice rimettente in termini sufficientemente dettagliati e delle due disposizioni, oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, egli deve fare necessaria applicazione, controvertendosi sia della debenza dei contributi previdenziali nella misura quantificata dalla Cassa forense, sia della legittimità della penalità per la tardiva iscrizione alla Cassa.
Massima n. 40509
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza o genericità del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980. Benché il giudice a quo non indichi il contenuto dell'intervento manipolativo richiesto, tuttavia, dal tenore complessivo della motivazione, emerge con sufficiente chiarezza il verso delle sollevate questioni, volte a ridimensionare l'obbligo contributivo dell'avvocato pensionato di vecchiaia nella gestione INPS in misura almeno pari al più favorevole trattamento riservato all'avvocato pensionato di vecchiaia nella gestione previdenziale della Cassa nazionale forense, nonché a ricondurre a ragionevolezza la sanzione prevista, in caso di mancata o ritardata domanda di iscrizione, a carico dell'avvocato che abbia comunque comunicato alla Cassa il suo reddito professionale. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'indeterminatezza e l'ambiguità del petitum comportano l'inammissibilità della questione incidentale. Ove il petitum sia di carattere additivo, la questione è inammissibile solo se l'ordinanza di rimessione ometta di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso dell'addizione che sarebbe necessaria per la reductio ad legitimitatem. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2016; ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016 e n. 269 del 2015 ).
Massima n. 40510
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980. Il rimettente ha indicato puntualmente le disposizioni impugnate di cui è chiamato a fare applicazione ed inoltre ha fatto espresso riferimento alle fonti regolamentari della Cassa nazionale forense, tenendo conto della disciplina ivi contenuta là dove ha argomentato in ordine all'esiguità della pensione contributiva rispetto all'entità dei contributi versati.
Massima n. 40511
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 10 della legge n. 576 del 1980, nella parte in cui prevede l'ordinario obbligo contributivo per l'avvocato titolare di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria della gestione INPS, anche se iscritto alla Cassa nazionale forense in età avanzata, sì da rendere altamente improbabile il raggiungimento dei presupposti per conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità. Il principio di ragionevolezza e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali non risultano in sofferenza allorché l'accesso alle prestazioni della Cassa nazionale forense sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso di specie, quale l'iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica, tenuto conto del criterio solidaristico, e non già esclusivamente mutualistico, che ispira il sistema della previdenza forense - che non richiede una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa nazionale forense- e della possibilità in ogni caso di maturare, dopo cinque anni di contribuzione, la pensione contributiva di vecchiaia. Non può poi essere evocata quale tertium comparationis la non omogenea fattispecie degli avvocati pensionati della stessa Cassa nazionale forense, in quanto lo speciale regime di favore per questi ultimi previsto ha carattere eccezionale e derogatorio e si giustifica in ragione del fatto che si tratta di assicurati che hanno già ampiamente alimentato tale sistema previdenziale pagando per anni i dovuti contributi fino a maturare il requisito contributivo sufficiente, in concorso con il requisito anagrafico, per conseguire la pensione di vecchiaia. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2017, 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 del 1984 e n. 132 del 1984 ).
Massima n. 40512
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione a supporto della censura, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - dell'art. 10 della legge n. 576 del 1980, nella parte in cui prevede l'ordinario obbligo contributivo per l'avvocato titolare di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria della gestione INPS, anche se iscritto alla Cassa forense in età avanzata, sì da rendere altamente improbabile il raggiungimento dei presupposti per conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità. Il rimettente, infatti, deduce soltanto la mera circostanza fattuale della ritenuta eccessiva onerosità del contributo previdenziale, circostanza che attiene alle peculiarità del caso, e non svolge una adeguata censura di carattere generale sul complessivo sistema di provvista della Cassa nazionale forense in raffronto alle prestazioni erogate, che tenga conto che l'obbligazione contributiva dell'assicurato iscritto alla Cassa nazionale forense trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro in generale ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e n. 88 del 1995 ).
Massima n. 40513
È dichiarata inammissibile, perché priva di specifica motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - dell'art. 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980, nella parte in cui prevede che l'avvocato pensionato nella gestione INPS, che non abbia nascosto il proprio reddito ed abbia effettuato le ordinarie comunicazioni reddituali alla Cassa nazionale forense, senza però richiedere ad essa l'iscrizione, venga sanzionato in modo più grave di colui il quale, dopo avere richiesto l'iscrizione, non invii annualmente la comunicazione reddituale o la effettui in modo infedele ovvero ritardi o non effettui il pagamento dei contributi.
Massima n. 40514
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - dell'artt. 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980, nella parte in cui prevede che l'avvocato pensionato nella gestione INPS, che abbia effettuato le ordinarie comunicazioni reddituali alla Cassa nazionale forense, senza però richiedere ad essa l'iscrizione, venga sanzionato in modo più grave di colui il quale, dopo avere richiesto l'iscrizione, non invii annualmente la comunicazione reddituale o la effettui in modo infedele ovvero ritardi o non effettui il pagamento dei contributi. La graduazione della reazione sanzionatoria, che vede quella della disposizione censurata come la più grave ed afflittiva, resiste alle prospettate censure, considerato che la condotta sanzionata costituiva, nel regime antecedente alla riforma dell'ordinamento forense del 2012, una grave inadempienza nei confronti della Cassa nazionale forense - la quale, in mancanza della domanda di iscrizione, poteva non saper nulla dell'avvocato che, iscritto all'albo, esercitasse con continuità l'attività professionale - più insidiosa rispetto alle altre condotte poste in paragone, che vedevano la Cassa in condizione di reagire più agevolmente, essendo già in possesso di utili elementi cognitivi a partire da quelli già verificati come presupposti di iscrizione. Proprio per rimuovere questa che - più delle altre inadempienze - poteva comportare, per la Cassa, un grave nocumento alla realizzazione della tutela previdenziale della categoria professionale, il legislatore ha introdotto, in occasione della riforma dell'ordinamento della professione forense (legge n. 247 del 2012), un automatismo per cui l'iscrizione all'ordine comporta in ogni caso l'iscrizione alla Cassa, sicché una siffatta inadempienza non è più configurabile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della medesima legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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