Corte costituzionale

Sentenza n. 66/2018

Corte cost., sent. 30 marzo 2018, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/2018
Data di deposito
30 marzo 2018
Data di decisione
21 febbraio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:66

Norme oggetto del giudizio

  • art. 63, comma 7, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
  • art. 45-ter, comma 1, bis, legge della Regione Veneto n. 1 del 30 gennaio 2004
  • art. 68, comma 1, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
  • art. 95, comma 2, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
  • art. 95, comma 4, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
  • art. 95, comma 5, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40777

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 63, comma 7, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 45-ter della legge reg. Veneto n. 1 del 2004, disciplinando i compiti della Regione funzionali alla realizzazione del piano paesaggistico. La norma impugnata dal Governo, attribuendo alla Regione, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, un potere unilaterale di ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e di quelle tutelate per legge, interseca la disciplina sulla protezione del paesaggio (art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004), che pone un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, quale principio inderogabile. Deve pertanto ritenersi che anche la ricognizione dei beni da sottoporre a vincoli paesaggistici debba essere realizzata congiuntamente con lo Stato e, per esso, con il Ministero per i beni e le attività culturali; né è ammissibile la generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali in procedimenti che richiedono la cooperazione congiunta, perché in tali ipotesi la tutela paesaggistica verrebbe degradata, da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2017, n. 210 del 2016, n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014 ). Il bene ambientale ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale. L'ambiente delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2017, n. 210 del 2016, n. 171 del 2012 e n. 407 del 2002 ). La natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente, di esclusiva spettanza statale, funziona come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007 ).

Massima n. 40778

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che esonera gli interventi di manutenzione degli alvi, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque, dalla necessità dell'autorizzazione paesaggistica e della valutazione di incidenza. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con quanto dettato dall'art. 146 cod. beni culturali per l'autorizzazione paesaggistica, determinando un abbassamento degli standard di tutela ambientale. Alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. ( Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008 ).

Massima n. 40779

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure avanzate con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.

Massima n. 40780

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 95, comma 2, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che prevede lo stoccaggio e la lavorazione nelle cave non estinte di materiale da scavo inerte sabbie e ghiaie) - proveniente dalla realizzazione di opere pubbliche - purché questo sia qualificabile come sottoprodotto alla stregua della normativa vigente e purché il luogo di conferimento sia ordinariamente adibito all'estrazione di materiali aventi analoghe caratteristiche. La norma regionale impugnata non incide in alcun modo sull'art. 184-bis del cod. ambiente, di diretta derivazione comunitaria, in tema di smaltimento di rifiuti o di qualificazione del materiale inerte, presupponendone anzi l'applicazione, tramite il riferimento alla "normativa vigente" con cui si dispone un rinvio alla fonte statale in materia di sottoprodotti, nel senso che sarà possibile riutilizzare il materiale da scavo solo laddove siano rispettate le stringenti condizioni poste dalla disciplina statale. La disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascriversi alla tutela dell'ambiente affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2014, n. 232 del 2014, n. 70 del 2014, n. 300 del 2013, n. 345 del 2010, n. 315 del 2009 e n. 62 del 2008 ).

Massima n. 40781

La Corte costituzionale ha la facoltà di decidere l'ordine delle censure da affrontare. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 95, commi 4 e 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, la Corte ha ritenuto di esaminare prioritariamente le questioni di legittimità costituzionale promosse in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., rispetto a quelle promosse in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e, Cost.). ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2017, n. 157 del 2017, n. 107 del 2017 e n. 98 del 2013 ).

Massima n. 40782

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., i commi 4 e 5 dell'art. 95 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che rispettivamente vietano l'apertura di nuove cavedi sabbie e ghiaie sul territorio regionale per un periodo di nove anni e consentono, entro certi limiti, l'ampliamento delle cave esistenti di sabbie e ghiaie in determinati territori provinciali. La resistente è intervenuta con legge regionale laddove avrebbe dovuto operare con atti di pianificazione, da adottarsi a seguito di un'adeguata istruttoria e di un giusto procedimento, aperto al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati e preordinato alla valutazione e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte. Al contrario, l'ampliamento in via legislativa delle attività estrattive - che tenta di conciliare plurimi interessi meritevoli di protezione, come l'eccessivo consumo di suolo, da un lato, e il reperimento dei materiali inerti necessari per lo svolgimento di determinate attività produttive, dall'altro - sopperisce all'indefinita provvisorietà e alla mancata pianificazione delle attività estrattive nel territorio attraverso un'autorizzazione in forma di legge, che incide su procedimenti che intrecciano strettamente competenze statali (la tutela ambientale e la pianificazione paesaggistica) e regionali (la disciplina delle cave e delle torbiere), rischiando di travolgere gli atti di pianificazione territoriale eventualmente incompatibili con il dettato legislativo, così generando una automatica prevalenza delle esigenze legate all'approvvigionamento del materiale inerte sulle istanze di protezione paesaggistica, che pure la Costituzione annovera tra i suoi principi fondamentali. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 71 del 2015, n. 246 del 2013, n. 488 del 1995, n. 143 del 1989 n. 499 del 1988, n. 7 del 1982 e n. 13 del 1962 ). Non può ritenersi preclusa alla legge, anche regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa, pur dovendo soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 231 del 2014 e n. 85 del 2013 ). Nella materia delle cave, di competenza residuale regionale, ma strettamente legata alla tutela paesaggistica e ambientale, non è possibile agire attraverso rigide predeterminazioni legislative delle modalità di gestione non precedute da specifica istruttoria e non modificabili se non attraverso un nuovo iter legislativo. L'attività di cava può essere regolata dalle Regioni, fatto salvo il rispetto degli standard ambientali e paesaggistici fissati dalle leggi statali. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013 ).

Massima n. 40783

Accolta, per violazione, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, commi 4 e 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma 7, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 95, comma 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 95, comma 5, della legge della reg. Veneto n. 30 del 2016;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, comma 2, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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