Corte costituzionale

Sentenza n. 53/2018

Corte cost., sent. 8 marzo 2018, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/2018
Data di deposito
8 marzo 2018
Data di decisione
7 febbraio 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:53

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39924

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata per inadeguata descrizione della fattispecie. Il giudice a quo ha descritto in modo adeguato la vicenda concreta sottoposta al suo esame, riferendo che il soggetto istante nel giudizio principale ha riportato tre sentenze definitive di condanna per fatti suscettibili di essere configurati come porzioni di un unico reato permanente, donde la rilevanza della invocata declaratoria di illegittimità costituzionale.

Massima n. 39925

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui le questioni sollevate mirano ad attribuire al giudice dell'esecuzione il potere di assumere determinazioni in ordine alla concessione o alla revoca della sospensione condizionale della pena. Nel caso di specie - per affermazione dello stesso rimettente - il condannato istante non ha fruito di alcun beneficio, in quanto gravato da precedenti penali ostativi. Se il giudice dell'esecuzione venisse abilitato a rideterminare la pena del reato permanente, il potere di provvedere sulla sospensione condizionale discenderebbe automaticamente dall'innesto della pronuncia additiva sul tessuto della norma censurata.

Massima n. 39926

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Pur se il rimettente ha denunciato cumulativamente la violazione dei parametri costituzionali evocati, dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione risultano agevolmente ricavabili le ragioni dei vulnera costituzionali ventilati.

Massima n. 39927

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, per errata individuazione della norma censurata (aberratio ictus). Posto che - secondo la stessa prospettazione del giudice a quo - l'art. 671 cod. proc. pen. regola ipotesi (il concorso formale di reati e la continuazione) diverse da quella oggetto del giudizio principale, la disciplina recata dalla norma impugnata è certamente la più prossima, per obiettivi e struttura, a quella che il rimettente reputa costituzionalmente necessario introdurre rispetto al reato permanente, il che giustifica la sua sottoposizione a scrutinio sotto il profilo considerato. ( Precedente citato: sentenza n. 113 del 2011 ).

Massima n. 39928

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, per invocata pronuncia additiva in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto volta a introdurre una disciplina del reato permanente nella fase esecutiva, scelta che rientrerebbe nella discrezionalità esclusiva del legislatore. Laddove si riconosca l'esigenza costituzionale di ricomporre l'unità del reato permanente frantumata in sede cognitiva, la rideterminazione unitaria della pena da parte del giudice dell'esecuzione si presenta come l'unica soluzione coerente in una cornice di sistema, mentre l'automatica estensione alla fattispecie considerata, nei limiti della compatibilità, delle previsioni relative all'applicazione in sede esecutiva degli istituti del concorso formale e della continuazione varrebbe ad evitare ogni possibile vuoto di disciplina conseguente all'accoglimento del petitum del rimettente.

Massima n. 39929

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica, che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale. Mentre è corretto, perché conforme al diritto vivente, ritenere che nel caso considerato non trova applicazione la disciplina degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., in tema di divieto di un secondo giudizio e di pluralità di condanne per un medesimo fatto (ne bis in idem), è invece applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità - a seguito della interruzione giudiziale della permanenza conseguente alle modalità di accertamento dell'illecito, e contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente - la disciplina del reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.), anche in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.: e ciò - quando le condanne attengano, come nell'ipotesi di specie, a segmenti del reato permanente la cui durata è stata individuata con precisione nel capo di imputazione (c.d. contestazione chiusa) - indipendentemente dal fatto che la prima sentenza di primo grado sia successiva all'intero periodo al quale si riferiscono le condanne stesse. All'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente consegue il venir meno dei dubbi di costituzionalità prospettati, legati all'asserita, indefettibile operatività del regime del cumulo materiale delle pene. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2016 e n. 129 del 2008) .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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