Corte costituzionale
Sentenza n. 40/2018
Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/2018
- Data di deposito
- 2 marzo 2018
- Data di decisione
- 6 febbraio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007
- art. 3, comma 22, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 5 marzo 2008
- art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
Parametri
Massime
Massima n. 39889
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, proposta dalla Regione costituita nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale avente ad oggetto l'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2008, e dall'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011. Il rilievo della difesa regionale - in quanto volto a dimostrare la ragionevolezza e la legittimità della disposizione censurata in considerazione delle sue finalità - attiene al merito della questione, e non alla sua ammissibilità.
Massima n. 39890
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, proposta dalla Regione costituita nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale dell'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2008, e dall'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, che consente, al solo personale non dirigente di due società private in servizio alla data del 28 settembre 2006, di essere inquadrato nei ruoli della Regione prescindendo dalla selezione concorsuale pubblica. Al contrario di quanto sostenuto dalla Regione, l'accertamento dell'illegittimità e dell'inefficacia del licenziamento dei ricorrenti nel giudizio principale non è pregiudiziale alla domanda di accertamento dell'avvenuto passaggio alla Regione sin dal 2006, in quanto dall'accoglimento di tale domanda discenderebbe l'inefficacia dello stesso licenziamento.
Massima n. 39891
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erroneità dei presupposti interpretativi, proposta dalla Regione costituita nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale dell'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2008, e dall'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, che consente, al solo personale non dirigente di due società private in servizio alla data del 28 settembre 2006, di essere inquadrato nei ruoli della Regione prescindendo dalla selezione concorsuale pubblica. L'assunto secondo cui i ricorrenti nel giudizio principale sarebbero privi dei requisiti richiesti ai fini del passaggio nei ruoli regionali si rivela infondato, alla luce delle sentenze, espressamente indicate dal rimettente e passate in giudicato, che hanno accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin da epoca antecedente al 28 settembre 2006. Inoltre, l'ordinanza di rimessione afferma espressamente che nel caso in esame risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla disposizione censurata ai fini del passaggio nei ruoli regionali, senza che l'affermazione contraria della resistente risulti accompagnata da alcun concreto elemento di riscontro.
Massima n. 39892
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale avente ad oggetto l'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2008, e dall'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011. Gli argomenti della Regione costituita - volti a indicare le ragioni della deroga al principio del pubblico concorso - non offrono un'interpretazione conforme ai principi costituzionali evocati, ma sono volti a contestare le censure del rimettente; essi attengono, pertanto, non all'ammissibilità della questione, ma al merito.
Massima n. 39893
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 51 e 97, quarto comma, Cost. - l'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2008, e dall'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011. La norma censurata consente, al solo personale non dirigente in servizio presso due società private alla data del 28 settembre 2006, l'accesso nei ruoli regionali, senza alcuna forma di selezione, neppure a concorsualità "attenuata", e senza stabilire alcuna condizione in ordine alle modalità di assunzione. Essa non fornisce indicazioni circa le condizioni di ammissibilità della deroga al principio del concorso pubblico, né è ravvisabile il contesto di carattere eccezionale, o addirittura emergenziale, dedotto dalla difesa regionale. La violazione della regola generale del concorso determina, altresì, il contrasto con gli altri parametri costituzionali evocati dal rimettente, poiché è il concorso a consentire ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015 ). In relazione al principio del concorso (art. 97, quarto comma, Cost.), la selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità. Per costante giurisprudenza costituzionale la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. ( Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2017, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 167 del 2013, n. 227 del 2013, n. 217 del 2012, n. 90 del 2012, n. 62 del 2012, n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 299 del 2011, n. 108 del 2011, n. 267 del 2010, n. 225 del 2010, n. 150 del 2010, n. 9 del 2010, n. 293 del 2009, n. 215 del 2009, n. 363 del 2006, n. 205 del 2006 e n. 81 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)», come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)», e dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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