Corte costituzionale

Sentenza n. 4/2018

Corte cost., sent. 18 gennaio 2018, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/2018
Data di deposito
18 gennaio 2018
Data di decisione
21 novembre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:4

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39676

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 153 del 2014), sono inammissibili - in quanto volte ad estendere il thema decidendum fissato nella ordinanza di rimessione - le deduzioni svolte dalla difesa della parte privata, in riferimento alla violazione dell'art. 41 Cost., ivi non contemplato. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione . Non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 ).

Massima n. 39677

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 153 del 2014), non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato - per imprecisa identificazione della norma censurata - formulata sull'assunto che l'effetto estensivo denunciato dal rimettente sarebbe ascrivibile anche a numerose altre disposizioni recate dal medesimo atto, e non alla sola norma censurata. Ai fini della motivazione sulla rilevanza, è sufficiente che il rimettente abbia indicato senza incorrere in errore la disposizione che nel caso di specie è tenuto ad applicare, e in contrario non vale osservare che esistono altre disposizioni di analogo contenuto normativo.

Massima n. 39678

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Sicilia in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - dell'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (cod. antimafia), inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 153 del 2014, nella parte in cui stabilisce che l'informazione antimafia è adottata anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia e produce gli effetti di questa. A causa della situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, la legge delega n. 136 del 2010 - non sussistendo alcun ostacolo logico o concettuale, che imponesse di circoscrivere gli effetti dell'informazione antimafia alle attività contrattuali della pubblica amministrazione - ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l'adozione di un'informazione antimafia, giustifichi un impedimento, ma anche ai diversi contatti che con la pubblica amministrazione possano realizzarsi nei casi indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011. Spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all'informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia. Valutare il risultato di tale attività ermeneutica non spetta alla Corte costituzionale, che deve invece limitarsi a rilevare che un tale effetto trova copertura nella legge delega.

Massima n. 39679

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011(cod. antimafia), inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 153 del 2014, nella parte in cui stabilisce che l'informazione antimafia è adottata anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia e produce gli effetti di questa. La norma censurata si riconnette a una situazione di particolare pericolo di inquinamento dell'economia legale, perché il tentativo di infiltrazione mafiosa viene riscontrato all'esito di una nuova occasione di contatto con la pubblica amministrazione, che, tenuta a richiedere la comunicazione antimafia in vista di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, si imbatte in una precedente documentazione antimafia interdittiva. Non è perciò manifestamente irragionevole che, secondo l'interpretazione della norma censurata condivisa dallo stesso rimettente, a fronte di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore reagisca attraverso l'inibizione sia delle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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