Corte costituzionale
Sentenza n. 29/2018
Corte cost., sent. 14 febbraio 2018, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/2018
- Data di deposito
- 14 febbraio 2018
- Data di decisione
- 23 gennaio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016
- art. 6, comma 10, decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016
- legge n. 225 del 1° dicembre 2016
- art. 6-ter, decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016
Parametri
Massime
Massima n. 39831
L'ambito materiale entro il quale inquadrare la disciplina contestata va individuato avendo riguardo all'oggetto e alle finalità perseguite dal legislatore, alla luce del quadro normativo di riferimento. ( Precedente citato: sentenza n. 52 del 2010 ).
Massima n. 39832
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - proposta dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 6, commi 1 e 10, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con mod., in legge n. 225 del 2016, che prevede - nel più ampio contesto normativo caratterizzato dallo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, con conseguente attribuzione delle relative funzioni ad un apposito ente pubblico economico (Agenzia delle entrate-Riscossione), sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio della stessa Agenzia - la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle). La finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l'ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l'avvio e l'attuazione della riforma strutturale; si è pertanto in presenza di una riforma di sistema, sia pure limitata nel tempo, avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli, caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati. Ricorrono, dunque, le condizioni che legittimano l'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del "coordinamento [...] del sistema tributario". Neppure sussiste la lesione dell'autonomia finanziaria "sostanziale" della Regione, in quanto la ricorrente non ha fornito la prova del fatto che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali, e in misura tale da comprometterne la funzionalità.
Massima n. 39833
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 6- ter del d.l. n. 193 del 2016, come conv., è ammissibile la questione proposta dalla Regione ricorrente in relazione all'art. 3 Cost., sotto i profili della disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza, poiché viene adeguatamente correlata agli ulteriori parametri di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in relazione all'art. 119 Cost. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono denunciare la violazione di parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze soltanto se vi sia un'adeguata motivazione circa la ridondanza della violazione sul riparto stesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017 e n. 169 del 2017 ).
Massima n. 39834
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - proposta dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 (sotto i profili della disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza), Cost. - dell'art. 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con mod., in legge n. 225 del 2016, nella parte in cui consente alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, che utilizzano per la riscossione coattiva l'ingiunzione fiscale, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, di non aderire alla definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle), mentre non riconosce la stessa facoltà agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale, attraverso l'agente della riscossione. Le esigenze unitarie che caratterizzano la riforma della riscossione mediante ruoli impongono una regolamentazione centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati; occorre inoltre considerare che la riforma ha un ambito specifico e limitato, che trova la sua ratio giustificatrice nell'affidamento della riscossione delle imposte ad Equitalia, prima, e all'ente ad essa succeduto, poi, tramite la emissione di ruoli. Da questo ambito rimane estraneo il sistema dell'ingiunzione, che è gestito dagli enti impositori, direttamente ovvero tramite affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. Se ciò nonostante il legislatore statale ha ritenuto di prendere in considerazione anche questa procedura esecutiva, appare corretto che sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell'ordinario riparto di competenze; il diverso trattamento tra i due metodi di riscossione non comporta disparità di trattamento né irragionevolezza, attesa la loro differenza strutturale proprio sul punto qualificante dell'intervento legislativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 10, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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