Corte costituzionale
Sentenza n. 28/2018
Corte cost., sent. 14 febbraio 2018, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/2018
- Data di deposito
- 14 febbraio 2018
- Data di decisione
- 9 gennaio 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:28
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2015
- R.G. 31511, nota della Ragioneria Generale dello Stato del 1° aprile 2016
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 250, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 41, legge n. 234 del 24 dicembre 2012
- art. 119, Costituzione
- art. 8, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 43, comma 4, legge n. 234 del 24 dicembre 2012
- art. 43, comma 7, legge n. 234 del 24 dicembre 2012
Massime
Massima n. 39827
È dichiarato inammissibile [,per assenza di tono costituzionale,] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 120, secondo comma, e 117, commi secondo, lett. s), e quinto, Cost, come rispettivamente attuati dall'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003 e dall'art. 41 della legge n. 234 del 2012 e in relazione all'art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006 - avverso il d.P.C.m. del 26 novembre 2015, con cui si diffida la ricorrente e il Comune di San Giovanni in Persiceto ai fini della conclusione del procedimento di messa in sicurezza dell'area della discarica "Razzaboni", nonché si rigetta implicitamente la richiesta del Presidente della Giunta regionale di rettifica o revoca della diffida medesima. L'impugnativa proposta dalla ricorrente - che non lamenta l'invasione, da parte dello Stato, di una sua competenza costituzionale (riconoscendo, anzi, l'esclusiva competenza statale in materia), ma l'illegittimità dell'atto di diffida, per carenza del presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo statale - si risolve nella mera denunzia di una errata interpretazione della disciplina legale della materia, che avrebbe dovuto essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2014, n. 52 del 2013, n. 90 del 2011, n. 235 del 2008 e n. 380 del 2007 ). Le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzione, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale; qualora ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione delle competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da norme di rango costituzionale come gli statuti di autonomia speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2014, n. 52 del 2013, n. 90 del 2011, n. 235 del 2008, n. 380 del 2007, n. 95 del 2003 e n. 467 del 1997 ).
Massima n. 39828
È dichiarato inammissibile [, per assenza di tono costituzionale,] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 120, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s ), 119, Cost., e in relazione all'art. 8 della legge n. 131 del 2003 - avverso la nota della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° febbraio 2016, prot. n. 0001528, che comunica alla ricorrente l'insussistenza dei presupposti per il ritiro o la modifica della diffida ad adempiere alla messa in sicurezza dell'area della discarica "Razzaboni". Il conflitto - con il quale la ricorrente contesta l'erronea interpretazione data a disposizioni di legge in materia di esclusiva competenza statale, senza lamentare una lesione dell'ordine costituzionale delle competenze - prospetta l'illegittimo uso di un potere statale, senza che sia però alterata la ripartizione delle competenze indicata da norme della Costituzione, mancando così il necessario presupposto affinché le doglianze proposte possano assumere rilievo in sede di giurisdizione costituzionale ( Precedente citato: sentenza n. 380 del 2007 ).
Massima n. 39829
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, motivata dalla sostanziale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato decisa in sede di Conferenza unificata il 26 maggio 2016, del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato, di avvio del procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto e della Regione resistente per il recupero delle somme pagate in virtù della condanna irrogata dalla Corte di giustizia UE, a seguito di procedura d'infrazione, relativa a varie discariche abusive, tra cui quella "Razzaboni". La sospensione non riguarda l'atto in sé, bensì il termine di novanta giorni ivi previsto per adempiere, restando impregiudicato il presupposto dell'atto, ossia la responsabilità della Regione, oggetto di specifica censura.
Massima n. 39830
È dichiarato inammissibile [, per assenza di tono costituzionale,] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. (in relazione all'art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 8 della legge n. 131 del 2003, 41 e 43, comma 7, della legge n. 234 del 2012, attuativi dell'art. 120, secondo comma, Cost.; nonché, in via residuale, per l'insussistenza dei presupposti per l'azione di rivalsa, di cui all'art. 43, coma 4, della legge n. 234 del 2012 - avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato, di avvio del procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto e della Regione resistente per il recupero delle somme pagate in virtù della condanna irrogata dalla Corte di giustizia UE, a seguito di procedura d'infrazione, relativa a varie discariche abusive, tra cui quella "Razzaboni". L'atto impugnato è censurato essenzialmente nella parte in cui individua aprioristicamente i soggetti responsabili dell'inadempimento alla base della futura rivalsa, in assenza però d'istruttoria ai sensi della legislazione in materia; ciò che si lamenta, dunque, è l'erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative in materia, e non un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze. Ne consegue che, invocandosi una mera violazione di legge, la stessa sarà sindacabile, semmai, nelle sedi giurisdizionali competenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato, con il ricorso iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2016, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2015;
2) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato, con il ricorso iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2016, in relazione alla nota della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° febbraio 2016, prot. n. 0001528;
3) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato, con il ricorso iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2016, in relazione alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per i rapporti finanziari con l'Unione europea del 1° aprile 2016, n. R. G. 31511.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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