Corte costituzionale
Sentenza n. 249/2018
Corte cost., sent. 27 dicembre 2018, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/2018
- Data di deposito
- 27 dicembre 2018
- Data di decisione
- 5 dicembre 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Lombardia n. 33 del 12 dicembre 2017
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 33 del 12 dicembre 2017
- art. 33, legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
- art. 34, comma 2, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 40622
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2 della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui non prevede che la Regione effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, al fine di individuare eventuali interventi correttivi, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche se l'omessa indicazione del coinvolgimento del MIUR, oltreché del Ministero della salute, nella suddetta valutazione intermedia - relativa alla riforma dei rapporti tra Regione e Università della Regione Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia, prevista dalla stessa legge regionale impugnata - costituirebbe un mero refuso, tuttavia esso non è stato oggetto di alcun intervento correttivo da parte del legislatore regionale, in tal modo permanendo nella formulazione letterale della disposizione impugnata un elemento certo, pur se involontario, d'irrazionalità e di contraddittorietà, che determina un'incoerenza lesiva della Costituzione, non rinvenendosi alcuna giustificazione nel distinguere il ruolo dei due ministeri competenti a seconda della fase della valutazione. ( Precedente citato: sentenza n. 185 del 1992 ).
Massima n. 40623
Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, resta assorbito ogni ulteriore profilo, relativo alla violazione dell'art. 97 Cost.
Massima n. 40624
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui sostituisce l'art. 33, comma 3, della legge della reg. Lombardia n. 33 del 2009. La disposizione regionale impugnata - che interviene nell'ambito dell'organizzazione delle scuole di specializzazione, in particolare riguardo ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale, stabilendo che ciascuna scuola di specializzazione deve fondarsi su una rete formativa composta di strutture universitarie e di strutture del servizio sociosanitario regionale, le quali devono possedere gli standard generali e specifici previsti dalla normativa nazionale e regionale - non esclude quanto previsto dalla normativa statale riguardo alla necessità di coinvolgere solo le strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, anche per quanto riguarda la necessità di un'apposita convenzione tra la scuola di specializzazione e le strutture complementari.
Massima n. 40625
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 34, comma 2, lett. c), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009. La disposizione regionale impugnata, che interviene a regolare taluni aspetti concernenti le attività di formazione specialistica dei medici, può essere interpretata in senso conforme alla legislazione statale di principio perché, prevedendo che il medico specializzando possa svolgere autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati - purché ciò avvenga con gradualità, in coerenza con il percorso formativo e comunque con la supervisione di un medico strutturato, preferibilmente il tutore (cosiddetta "autonomia vincolata") - fa leva su un atto del tutor, l'affidamento, che nel contesto della formazione non può non essere accompagnato dalle direttive dello stesso tutor, richiedendo la sua necessaria pronta disponibilità e idoneità al suo tempestivo intervento. ( Precedente citato: sentenza n. 126 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33, recante «Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III "Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca" della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», nella parte in cui non prevede che la Regione effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, al fine di individuare eventuali interventi correttivi, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui sostituisce l'art. 33, comma 3, della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 34, comma 2, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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