Corte costituzionale

Sentenza n. 247/2018

Corte cost., sent. 27 dicembre 2018, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
247/2018
Data di deposito
27 dicembre 2018
Data di decisione
21 novembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:247

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Molise n. 16 del 24 ottobre 2017
  • art. 11, legge della Regione Molise n. 16 del 24 ottobre 2017
  • art. 14, legge della Regione Molise n. 16 del 24 ottobre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40430

È ammissibile il ricorso del Governo avente per oggetto (oltre che singole disposizioni) anche l'intero testo della legge reg. Molise n. 16 del 2017. Tale legge regola in modo omogeneo una pluralità di interventi tutti riconducibili (compresi quelli sociali o professionali, in ragione della loro finalizzazione) all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di disturbi dello spettro autistico e di disturbi pervasivi dello sviluppo. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 131 del 2016 ). Mentre è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, sono, invece, ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. ( Precedente citato: sentenza n. 14 del 2017 ).

Massima n. 40431

È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione (quanto al suo intero testo) dell'art. 120, secondo comma, Cost. e (quanto agli artt. 11 e, pro parte, 14) dell'art. 81, terzo comma, Cost. - la legge reg. Molise n. 16 del 2017. La normativa impugnata dal Governo, che prevede una pluralità di interventi in materia di disturbi dello spettro autistico e di disturbi pervasivi dello sviluppo - vertendo su ambiti ricompresi nei livelli essenziali di assistenza, nei quali il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 ha ricompreso l'assistenza sociosanitaria (tra l'altro) alle persone con disturbi mentali e disabilità - interferisce con il mandato del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, che impone di assicurare l'erogazione dei LEA garantendo il relativo servizio, secondo le specificazioni di cui ai punti "i" e "ii" del mandato commissariale, come rimodulato dalla delibera del Consiglio dei ministri 18 maggio 2015. Difetta inoltre la copertura della spesa relativa agli interventi previsti dall'art. 11 della stessa legge regionale, ricompresi dal successivo art. 14 negli oneri a carico del Fondo sanitario regionale, poiché i percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e da disturbi del comportamento e disabilità intellettiva e relazionale, e le disposizioni finalizzate alla loro integrazione sociale, scolastica e lavorativa, attengono a profili sociali e professionali, e pertanto non possono essere messi a carico di un fondo destinato al finanziamento della spesa sanitaria. Le funzioni del commissario ad acta, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Tale violazione sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto della legge regionale con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2018, n. 106 del 2017 e n. 361 del 2010; sentenza n. 14 del 2017 ).

Massima n. 40432

Accolte - per violazione degli artt. 120, secondo comma, e 81, terzo comma, Cost. - le questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 16 del 2017, restano assorbite le ulteriori censure di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 e all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 24 ottobre 2017, n. 16 (Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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