Corte costituzionale

Sentenza n. 241/2018

Corte cost., sent. 21 dicembre 2018, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/2018
Data di deposito
21 dicembre 2018
Data di decisione
21 novembre 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:241

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 23 del 22 dicembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40600

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - per genericità della delibera di impugnazione del Governo e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa e il ricorso. Quanto affermato nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Governo fa rinvio, costituisce un'esposizione sufficiente, ancorché sintetica, delle ragioni per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto che l'impugnato art. 22, comma 1, violi gli artt. 3 e 97 Cost. La difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, ben può integrare una solo parziale indicazione dei motivi di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2014, n. 290 del 2009 e n. 365 del 2007 ).

Massima n. 40601

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, che consente all'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) regionale, attingendo dalle graduatorie prorogate, di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018. La disposizione regionale impugnata andrebbe a incidere sulla spesa (per il personale) del settore sanitario, che nel territorio valdostano è interamente finanziata dalla Regione autonoma, senza oneri a carico del bilancio statale. Tale disposizione, inoltre, si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro - in particolare, nella fase che attiene alle procedure per l'accesso al lavoro pubblico regionale - riguardando i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro, per cui non è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, né ai parametri statutari evocati, ma a quella dell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale - in particolare, dell'organizzazione del personale - ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. La proroga non pregiudica neppure l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all'impiego nella AUSL della Valle d'Aosta, e rende disponibile un'immediata provvista di risorse umane, così da poter assicurare l'erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore dell'amministrazione sanitaria, assicurandone il buon andamento. Infine, non sussiste la violazione del principio di eguaglianza, perché la Regione resistente ha operato nell'ambito delle competenze a essa spettanti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di buon andamento dell'amministrazione sanitaria regionale valdostana. ( Precedenti citati: sentenze n. 277 del 1995 e n. 447 del 1988 ). Hanno natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica quelle disposizioni statali che, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 218 del 2015 e n. 153 del 2015 ). I princìpi fondamentali fissati dalla legislazione statale per il coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 151 del 2017, n. 62 del 2017 e n. 82 del 2015 ). Lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 187 del 2012,n. 115 del 2012, n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale - tra cui le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi - rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2017, n. 251 del 2016, n. 105 del 2013, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010 ). Vanno ricondotti alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego è sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015 e n. 380 del 2004 ). La regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2012, n. 235 del 2010, n. 100 del 2010, n. 159 del 2008 e n. 95 del 2008 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), promosse, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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