Corte costituzionale

Sentenza n. 239/2018

Corte cost., sent. 21 dicembre 2018, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/2018
Data di deposito
21 dicembre 2018
Data di decisione
25 ottobre 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 1, n. 1)-bis, legge n. 18 del 24 gennaio 1979
  • art. 21, comma 1, n. 2), legge n. 18 del 24 gennaio 1979
  • legge n. 10 del 20 febbraio 2009
  • art. 22, legge n. 18 del 24 gennaio 1979
  • art. 21, comma 1, n. 1) bis, legge n. 18 del 24 gennaio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 40586

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione della discrezionalità del legislatore, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale a condizione che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina manifestamente irragionevole; ne discende l'ammissibilità delle questioni sollevate dal rimettente, che non chiede una pronuncia sostanzialmente additiva o sostitutiva della vigente clausola di sbarramento con altra ritenuta conforme al canone di ragionevolezza, ma si limita a rilevare il contrasto della normativa censurata con i parametri costituzionali indicati. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 del 2014 e n. 1 del 2014, n. 271 del 2010; ordinanza n. 260 del 2002 ). L'individuazione del sistema elettorale ritenuto più idoneo in relazione al contesto storico-politico di riferimento non è, in assoluto, esente dal sindacato di costituzionalità, ben potendo essere censurata qualora risulti affetta da un vizio di manifesta irragionevolezza, cosicché il sindacato della Corte costituzionale è chiamato a verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 2014 ).

Massima n. 40587

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per contraddittorietà della censura, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il Consiglio di Stato censura tali disposizioni - e non quelle della legge n. 150 del 1977, che ha recepito l'Atto di Bruxelles, il cui testo originario non prevedeva alcuna soglia - in quanto è stata la legge n. 18 del 1979 che si è avvalsa della possibilità - consentita dalla decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, di modifica dell'Atto di Bruxelles - di introdurre una clausola di sbarramento, determinandone la misura massima.

Massima n. 40588

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per difetto di incidentalità - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Un'eventuale decisione di accoglimento non sarebbe idonea ad esaurire la tutela richiesta dei ricorrenti nel giudizio a quo, in quanto il giudice amministrativo dovrebbe poi comunque annullare - nel caso di specie in parte qua - l'atto di proclamazione degli eletti e ripartire i seggi. Per costante giurisprudenza costituzionale sono ammissibili le questioni sollevate in giudizi promossi contro atti amministrativi, anche se essi sono contestati solo per l'illegittimità costituzionale della legge applicata. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 242 del 2011; ordinanze n. 138 del 2017 e n. 361 del 2004 ).

Massima n. 40589

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di interesse dei ricorrenti nel giudizio a quo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Poiché le questioni sono state sollevate a seguito dell'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'atto di proclamazione, le elezioni non rappresentano un fatto esaurito, con la conseguenza che l'eventuale annullamento della legge elettorale si riflette sull'esito del giudizio principale. Inoltre, le questioni non sono state sollevate nel corso di un giudizio promosso a seguito di un'azione di accertamento, bensì nell'ambito di un contenzioso, per cui nessun difetto di incidentalità è rinvenibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014 ).

Massima n. 40590

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omessa impugnazione degli atti di indizione delle elezioni europee e di ammissione delle liste, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Nella prospettazione dei ricorrenti in primo grado, dai citati atti di indizione e di ammissione delle liste non derivava ad essi alcun pregiudizio, sicché è da escludere che incombesse su di loro un onere di impugnazione di tali atti, preclusivo della possibilità di censurare, per vizi propri, l'atto di proclamazione degli eletti, poi effettivamente impugnato nel giudizio a quo.

Massima n. 40591

Sono inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, sollevate dalle parti e diverse rispetto a quelle sollevate dal rimettente. Le parti non possono estendere il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2018, n. 33 del 2018, n. 14 del 2018, n. 12 del 2018 e n. 4 del 2018; ordinanza n. 96 del 2018 ).

Massima n. 40592

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, va respinta l'istanza delle parti private di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Davanti al giudice a quo era stato censurato il contrasto tra l'atto elettorale europeo e le norme dei trattati, ma il Consiglio di Stato, rilevata la conformità delle norme legislative italiane censurate all'atto elettorale europeo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale senza alcun richiamo delle norme dei trattati dell'Unione europea, cosicché la questione della compatibilità con i trattati del sistema di soglie facoltative, variabili e nazionali non è pregiudiziale alla decisione della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 110 del 2015; ordinanze n. 207 del 2013 e n. 103 del 2008 ).

Massima n. 40593

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al giudice a quo per un rinnovato esame della rilevanza, alla stregua della sopravvenuta decisione 2018/994/UE, Euratom, del Consiglio del 13 luglio 2018, che ha modificato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, introducendo l'obbligo, per gli Stati membri maggiori, di prevedere nella disciplina delle elezioni europee una soglia di sbarramento (dal 2 al 5 per cento). La citata decisione non rileva nel giudizio a quo, non solo perché non è ancora entrata in vigore, ma anche perché le questioni sollevate dal Consiglio di Stato riguardano la normativa previgente rispetto ad essa, con la conseguenza che il loro eventuale accoglimento sarebbe idoneo a produrre l'annullamento parziale dell'atto di proclamazione dei candidati eletti nel 2014 (impugnato dai ricorrenti nel giudizio di primo grado dinanzi al TAR Lazio).

Massima n. 40594

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Tale disposizione non è irragionevole, apparendo funzionale all'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione dell'assemblea, esigenza non meno meritevole di quella di stabilità del governo, in considerazione delle funzioni decisorie dell'assemblea e dei rischi connessi a una paralisi della sua attività conseguente all'impossibilità o all'eccessiva difficoltà di formare le necessarie maggioranze, nonché la indubbia trasformazione in senso parlamentare della forma di governo dell'Unione europea. La scelta del legislatore italiano non eccede dunque i limiti propri della discrezionalità che gli compete nella disciplina della materia elettorale, tanto più tenuto conto dell'alto tasso di politicità che connota questa materia, mentre il risultato di razionalizzare la presenza delle forze politiche nell'assemblea parlamentare europea potrà essere raggiunto appieno solo attraverso l'adozione da parte dei singoli Stati di normative dirette a conseguirlo di cui quella censurata costituisce una condizione necessaria (anche se non sufficiente). Infine, non sono comunque raffrontabili gli esiti elettorali delle disposizioni che prevedono il riconoscimento di un numero minimo di seggi a Stati aventi minore popolazione e gli esiti di quelle che escludono l'ottenimento di seggi da parte di liste che non hanno raggiunto la soglia in Italia, per la loro evidente incomparabilità: mentre entrambe le previsioni comportano un'incidenza sul principio di rappresentanza proporzionale, quelle che riservano seggi agli Stati più piccoli potenziano la rappresentanza, a favore della popolazione di quei paesi; mentre quelle che introducono una soglia di sbarramento la riducono, escludendo le formazioni politiche che non raggiungono determinate dimensioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 del 2014 e n. 1 del 2014 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), e dell'art. 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quinta, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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