Corte costituzionale
Sentenza n. 235/2018
Corte cost., sent. 14 dicembre 2018, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/2018
- Data di deposito
- 14 dicembre 2018
- Data di decisione
- 9 ottobre 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge della Regione Puglia n. 28 del 13 luglio 2017
- art. 7, comma 5, legge della Regione Puglia n. 28 del 13 luglio 2017
- art. 7, comma 12, legge della Regione Puglia n. 28 del 13 luglio 2017
Parametri
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 22, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 40564
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 97, primo comma, e 118, primo comma, Cost., l'art. 7, commi 5 e 2 - quest'ultimo nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali - della legge reg. Puglia n. 28 del 2017. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo, nell'introdurre diverse modalità di coinvolgimento di soggetti e di istituzioni nel processo decisionale su opere e progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità di riferimento, presuppongono che, in presenza di atti di emanazione regionale, la Regione abbia il potere di disciplinare il dibattito pubblico. Tali atti, quali intese o pareri, sono tuttavia destinati a confluire nel procedimento statale di deliberazione dell'opera, quali parte integrante. Per essi, pertanto, non può non tenersi conto della disciplina del dibattito pubblico dettata dal titolare della funzione, ossia lo Stato - in particolare l'art. 22 del d.lgs. n. 50 del 2016 e l'apposito regolamento adottato con d.P.R. n. 76 del 2018 - alla cui stregua è da escludere che soggetti diversi da quelli individuati possano prendere l'iniziativa, e che garantisce che vengano adeguatamente in rilievo le esigenze e i problemi dei territori incisi dall'opera, realizzando un ragionevole punto di equilibrio fra le esigenze della partecipazione e quelle dell'efficienza.
Massima n. 40565
Accolta, per violazione degli artt. 97, primo comma, e 118, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 5 e 2, quest'ultimo in parte qua, della legge reg. Puglia n. 28 del 2017, restano assorbite le ulteriori censure di violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), e terzo comma, Cost.
Massima n. 40566
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo con riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, e 118 Cost., dell'art. 7, comma 12, della legge reg. Puglia n. 28 del 2017, il quale dispone che, all'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera dichiari pubblicamente se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito, rinunciare all'opera, presentarne formulazioni alternative, proporre modifiche, o confermare il progetto. La formulazione della disposizione impugnata è tale da legarla in modo evidente alle ipotesi in cui si tratti di un'opera pubblica regionale e non quando la Regione sia chiamata ad esprimersi all'interno di un dibattito pubblico avente ad oggetto un'opera della cui realizzazione essa non sia titolare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione) e dell'art. 7, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12, della legge della Regione Puglia n. 28 del 2017, promossa, con riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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