Corte costituzionale

Sentenza n. 223/2018

Corte cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/2018
Data di deposito
5 dicembre 2018
Data di decisione
25 ottobre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 6, legge n. 62 del 18 aprile 2005

Parametri

Massime

Massima n. 40916

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, che determinerebbe la conseguente irrilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005. Tutte le ordinanze di rimessione affermano, limitatamente al fumus e sia pure succintamente, che le censure dei ricorrenti concernenti la sussistenza dei fatti che integrano l'illecito amministrativo loro contestato [di abuso di informazioni privilegiate commesse da insider secondari] appaiono prima facie non fondate e che, nei giudizi a quibus, la sussistenza dell'illecito deve ritenersi coperta da giudicato.

Massima n. 40917

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005. Il rimettente ha ampiamente motivato su tutti i parametri costituzionali evocati, mentre l'argomentazione circa l'erroneità di tali motivazioni è profilo che attiene esclusivamente al merito delle questioni.

Massima n. 40918

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - l'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, anche quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente. La presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo rispetto al previgente trattamento sanzionatorio penale deve intendersi, oggi, come meramente relativa, dovendosi sempre lasciare spazio alla possibilità di dimostrare, caso per caso, che il nuovo trattamento risulti in concreto più gravoso. Nel caso di specie, relativa al nuovo illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate commesse da insider secondari, la Cassazione rimettente ha evidenziato il carattere in concreto deteriore del nuovo trattamento transitorio scaturito dall'intervento di depenalizzazione, che appare con particolare evidenza laddove si ponga mente alla sorte dell'insider primario nei procedimenti a quibus, sanzionato con una semplice multa, beneficiando tra l'altro del provvedimento di indulto. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2017 ). La comparazione tra la gravità di due discipline sanzionatorie (quella penale previgente, e quella amministrativa successiva) è ben possibile, e anzi doverosa, onde evitare l'applicazione retroattiva all'autore dell'illecito di una disciplina di carattere punitivo - al di là della sua formale qualificazione - più gravosa di quella in vigore al momento del fatto, in contrasto con il principio costituzionale di irretroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. Al diritto sanzionatorio amministrativo si estende la fondamentale garanzia di irretroattività sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost., interpretata anche alla luce delle indicazioni derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani, e in particolare dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 7 CEDU. Anche rispetto alle sanzioni amministrative a carattere punitivo si impone infatti la medesima esigenza, di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale in senso stretto, di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014 ). Se, in via generale, la tecnica legislativa delle leggi di depenalizzazione, di prevedere, a mezzo di apposite discipline transitorie, l'applicabilità retroattiva delle nuove sanzioni ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore - ancorché di natura sostanzialmente punitiva, e in quanto tali attratte dall'orbita di garanzia dell'art. 25, secondo comma, Cost. - è di solito compatibile con la norma costituzionale indicata, tuttavia il generale maggior favore di un apparato sanzionatorio di natura formalmente amministrativa rispetto all'apparato sanzionatorio previsto per i reati non può essere dato per pacifico in ogni singolo caso, perché l'impatto delle sanzioni amministrative sui diritti fondamentali delle persone non può essere sottovalutato, ed è anzi andato crescendo nella legislazione più recente.

Massima n. 40919

I poteri decisori della Corte costituzionale - ai sensi dell'art. 27, primo periodo, della legge n. 87 del 1953 - sono delimitati dal petitum circoscritto dal rimettente. (Nel caso di specie, il giudice a quo ha circoscritto il petitum della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 ai soli profili concernenti la confisca per equivalente, indipendentemente dal carattere proporzionato o non proporzionato rispetto al disvalore del fatto, profilo che non è stato messo in discussione). ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 203 del 2016 ).

Massima n. 40920

Accolta in parte qua la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, l'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, è superfluo l'esame degli ulteriori motivi di censura, relativi all'art. 3 Cost., che restano, pertanto, assorbiti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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