Corte costituzionale

Sentenza n. 216/2018

Corte cost., sent. 26 novembre 2018, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
216/2018
Data di deposito
26 novembre 2018
Data di decisione
25 ottobre 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40913

Posto che, conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, sollevate dal rimettente tribunale in un giudizio avente ad oggetto reati, quali l'ingiuria e la minaccia non grave, entrambi di competenza del giudice di pace, non risultando sollevata nel giudizio a quo alcuna eccezione di incompetenza per materia, cosicché risulta non solo plausibile, ma anche conforme al diritto vivente, la competenza ritenuta dal rimettente.

Massima n. 40914

Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 - sollevate dal Tribunale di Pistoia in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 (questi ultimi due sotto il profilo dell'eccesso di delega), Cost. - nella parte in cui prevede, al comma 1, l'abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e non anche l'abrogazione di quello di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.). La norma oggetto delle censure, elencando i reati previsti dal codice penale che sono abrogati - residuando solo l'illecito civile - fa corretta attuazione della delega recata dall'art. 2, comma 3, lett. a), della legge n. 67 del 2014 - che invece il rimettente non censura - quale espressione della valutazione politica che rientra nell'uso del potere discrezionale del Parlamento, ex art. 28 della legge n. 87 del 1953 con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento a tutti i parametri evocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 35 del 2017; ordinanza n. 8 del 2018 ).

Massima n. 40915

Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 - sollevate dal Tribunale di Pistoia in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 (questi ultimi due, sotto il profilo dell'eccesso di delega), Cost. - nella parte in cui prevede, al primo comma, l'abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) - residuando solo l'illecito civile - e non anche la depenalizzazione di quello di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.). La mancata depenalizzazione censurata dal giudice a quo deriva dall'art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, cosicché il rimettente avrebbe dovuto censurare quest'ultimo - e, segnatamente, i commi 1 e 3 -, non senza considerare che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 127 del 2017. ( Precedente citato: sentenza n. 127 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione dei reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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