Corte costituzionale
Sentenza n. 216/2018
Corte cost., sent. 26 novembre 2018, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/2018
- Data di deposito
- 26 novembre 2018
- Data di decisione
- 25 ottobre 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016
Parametri
Massime
Massima n. 40913
Posto che, conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, sollevate dal rimettente tribunale in un giudizio avente ad oggetto reati, quali l'ingiuria e la minaccia non grave, entrambi di competenza del giudice di pace, non risultando sollevata nel giudizio a quo alcuna eccezione di incompetenza per materia, cosicché risulta non solo plausibile, ma anche conforme al diritto vivente, la competenza ritenuta dal rimettente.
Massima n. 40914
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 - sollevate dal Tribunale di Pistoia in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 (questi ultimi due sotto il profilo dell'eccesso di delega), Cost. - nella parte in cui prevede, al comma 1, l'abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e non anche l'abrogazione di quello di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.). La norma oggetto delle censure, elencando i reati previsti dal codice penale che sono abrogati - residuando solo l'illecito civile - fa corretta attuazione della delega recata dall'art. 2, comma 3, lett. a), della legge n. 67 del 2014 - che invece il rimettente non censura - quale espressione della valutazione politica che rientra nell'uso del potere discrezionale del Parlamento, ex art. 28 della legge n. 87 del 1953 con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento a tutti i parametri evocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 35 del 2017; ordinanza n. 8 del 2018 ).
Massima n. 40915
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 - sollevate dal Tribunale di Pistoia in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 (questi ultimi due, sotto il profilo dell'eccesso di delega), Cost. - nella parte in cui prevede, al primo comma, l'abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) - residuando solo l'illecito civile - e non anche la depenalizzazione di quello di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.). La mancata depenalizzazione censurata dal giudice a quo deriva dall'art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, cosicché il rimettente avrebbe dovuto censurare quest'ultimo - e, segnatamente, i commi 1 e 3 -, non senza considerare che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 127 del 2017. ( Precedente citato: sentenza n. 127 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione dei reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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