Corte costituzionale
Sentenza n. 210/2018
Corte cost., sent. 22 novembre 2018, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/2018
- Data di deposito
- 22 novembre 2018
- Data di decisione
- 25 settembre 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 1, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 1, comma 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 2, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 6, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 9, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 9, comma 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 10, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 12, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 13, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
- art. 14, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 31 ottobre 2017
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 127, Costituzione
- art. 133, Costituzione
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 40838
È ritenuta inammissibile, per apoditticità delle doglianze, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 5 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017. Il ricorrente, con motivazione meramente assertiva, si è limitato a rilevare che l'unità e indivisibilità della Repubblica osterebbe all'utilizzo di denominazioni toponomastiche (nella specie, quella di "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan") espresse unicamente in idioma locale. A sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale non può proporsi una motivazione meramente assertiva, ma devono essere specificamente e congruamente indicate le ragioni per le quali la norma impugnata si pone in contrasto con i parametri evocati. ( Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, n. 32 del 2017, n. 37 del 2016 e n. 251 del 2015 ).
Massima n. 40839
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 99 dello statuto speciale regionale - l'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». La disposizione impugnata dal Governo ha adoperato, per il Comune di nuova istituzione, un toponimo bilingue, ma ha fatto ricorso, nella prima parte, a una denominazione mistilingue che non può dirsi espressa in lingua italiana sol perché fa riferimento alla Valle di Fassa, al contrario da quanto imposto dalla normativa statutaria. Né può ritenersi che l'utilizzo delle parole italiane «San Giovanni» avrebbe determinato una forzosa italianizzazione del toponimo «Sèn Jan», storicamente e tradizionalmente radicato sul territorio, sia perché tale toponimo adopera il nome di un santo, non sconosciuto alla lingua italiana, sia perché il medesimo toponimo, come emerge dai lavori preparatori della legge regionale impugnata, era già diffusamente presente nei territori ove sorge il nuovo Comune. ( Precedente citato: sentenza n. 2 del 2018 ). La lingua italiana, unica lingua ufficiale del sistema costituzionale, non ha solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative a quella italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica; il suo primato è decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 159 del 2009 e n. 28 del 1982 ). La lingua è elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare, in quanto mezzo primario di trasmissione dei valori culturali che essa esprime. Pertanto, la tutela delle minoranze linguistiche deve essere considerata uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, espressione di un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, principio diretto alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente "minori". ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2011, n. 170 del 2010, n. 15 del 1996 e n. 62 del 1992 ).
Massima n. 40840
Accolta in parte qua la questione di legittimità costituzionale in via principale - per violazione dell'art. 99 dello statuto speciale regionale - dell'art. 1 commi 1, 2 e 4, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 6 Cost.
Massima n. 40841
È dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14 della legge reg. Trentino Alto-Adige, nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». Al pari della norma impugnata, le norme in esame denominano il Comune neo istituito in modo mistilingue, anziché congiuntamente in lingua italiana e in lingua ladina, in violazione delle norme statutarie che impongono l'uso della denominazione congiunta italiana e nella lingua delle minoranze locali. Va da sé che dovrà essere coerentemente corretto anche il titolo della legge.
Massima n. 40836
Non è accolta l'eccezione di tardività della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». L'intesa precedentemente raggiunta dal Commissario del Governo con la Giunta regionale sulla data d convocazione del referendum non influisce sulla tempestività dell'impugnazione davanti la Corte costituzionale della legge regionale adottata ex art. 133 Cost., in quanto non può considerarsi quale tacito assenso alla denominazione suddetta, a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva possibilità, per il Commissario del Governo, di muovere rilievi alla predetta denominazione o di impugnare i relativi atti amministrativi. ( Precedente citato: sentenza n. 2 del 2018 ). Gli eventuali vizi del procedimento referendario ex art. 133 Cost. si traducono in vizio formale della legge, preservando, in tal modo, e senza ledere la giurisdizione del giudice amministrativo, la posizione della Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione anche regionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 2 del 2018 ). L'impugnazione, da parte dello Stato, delle leggi regionali adottate ex art. 133 Cost., non è soggetta ad alcuna condizione di procedibilità, poiché la mancata soddisfazione finirebbe per determinare la decadenza dall'esercizio di un potere costituzionalmente sancito dall'art. 127 Cost.
Massima n. 40837
L'attività del Sottosegretario per gli affari regionali non può impegnare il Consiglio dei ministri, unico organo legittimato a disporre del ricorso, né tantomeno condizionare lo scrutinio di legittimità costituzionale. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di sopravvenuta insussistenza della materia del contendere, formulata in ragione della nota con cui il Sottosegretario per gli affari regionali dichiarava che, in caso di approvazione di legge regionale modificativa della denominazione del Comune indicata dall'impugnato art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, sarebbe stata proposta al Consiglio dei ministri rinuncia al ricorso).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14 della legge reg. Trentino Alto-Adige, nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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