Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2018

Corte cost., sent. 15 novembre 2018, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2018
Data di deposito
15 novembre 2018
Data di decisione
11 ottobre 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett a), primo periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013
  • art. 9, comma 21, terzo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 16, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 40352

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, che proroga il blocco stipendiale - disposto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 per il triennio 2011-2013 - anche per l'anno 2014. La norma censurata dal rimettente, di natura regolamentare - come espressamente previsto dall'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011 - supera il limite del sindacato accentrato di costituzionalità posto dall'art. 134 Cost., perché sussiste un nesso stretto di specificazione qualificata, che la lega alla norma primaria, per cui quella regolamentare ne completa il contenuto prescrittivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 242 del 2014, n. 34 del 2011 e n. 1104 del 1988 ). La giurisdizione della Corte costituzionale è limitata alla cognizione dell'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non si estende a norme di natura regolamentare, neppure ai regolamenti di delegificazione, il cui sindacato di costituzionalità è rimesso alla cognizione del giudice comune. ( Precedenti citati: sentenza n. 427 del 2000; ordinanze n. 254 del 2016, n. 156 del 2013, n. 37 del 2007, n. 401 del 2006, n. 125 del 2006 e n. 389 del 2004 ).

Massima n. 40353

Le parti costituite o intervenute nel giudizio incidentale non hanno il potere di ampliare il thema decidendum posto dal rimettente. (Nel caso di specie, il giudizio di legittimità costituzionale - avente ad oggetto l'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., e l'art. 16, comma 1, lett. b, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a, primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013 - è delimitato dall'art. 3 Cost., unico parametro costituzionale evocato dal giudice a quo, mentre non rilevano gli artt. 36 e 38 Cost., evocati dalla parte). ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2015, n. 83 del 2015, n. 37 del 2015, n. 34 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009 e n. 56 del 2009 ).

Massima n. 40354

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. Liguria, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif. in legge n. 122 del 2010, e dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013. Va escluso, per la sua articolazione testuale e la sua evidente ratio, che la normativa censurata - prorogando il blocco triennale degli stipendi dei pubblici dipendenti anche per l'anno 2014, in modo che la retribuzione così calcolata è anche base di calcolo della contribuzione previdenziale, con effetti sui dipendenti collocati in quiescenza nel quadriennio del blocco, e che nello stesso periodo abbiano conseguito una progressione di carriera o un passaggio a un'area superiore - abbia natura tributaria, e che introduca un prelievo straordinario sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, trattandosi di una regola conformativa delle medesime retribuzioni. La circostanza che, superato il quadriennio, al dipendente "promosso" sia attribuita una retribuzione superiore, rilevante anche sul piano previdenziale, si giustifica, rispetto ai dipendenti collocati in quiescenza nel corso del quadriennio in questione, per l'incidenza del "fluire del tempo", che costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili. Spetta al legislatore, nell'esercizio discrezionale delle scelte di politica economica e di compatibilità con l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica, prevedere eventualmente la riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti interessati dagli effetti prodotti dalla normativa in esame. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2018, n. 53 del 2017, n. 96 del 2016, n. 178 del 2015, n. 254 del 2014, n. 154 del 2014, n. 310 del 2013, n. 304 del 2013 e n. 223 del 2012; ordinanza n. 113 del 2014 ). Il legislatore può temporaneamente congelare gli incrementi retributivi che sarebbero altrimenti spettati ai pubblici dipendenti, sempre che la retribuzione di risulta assicuri comunque il rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 96 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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