Corte costituzionale

Sentenza n. 186/2018

Corte cost., sent. 12 ottobre 2018, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/2018
Data di deposito
12 ottobre 2018
Data di decisione
26 settembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41-bis, comma 2, quater, lett. f), legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 2, comma 25, lett. f), n. 3, legge n. 94 del 15 luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 40290

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 3), della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole "e cuocere cibi". Il divieto di cuocere cibi, imposto dalla norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto ai soli detenuti in regime differenziato, pone una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario, perché dotata di valenza meramente e ulteriormente afflittiva, incongrua e inutile rispetto alle esigenze che giustificano il regime previsto dall'art. 41-bis, comma 2, ordin. penit. - che sono quelle di contenere la pericolosità dei singoli detenuti, impedendo in particolare i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà- dovendosi riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis ordin. penit. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 122 del 2017, n. 20 del 2017, n. 143 del 2013, n. 376 del 1997, n. 351 del 1996 e n. 349 del 1993; ordinanze n. 56 del 2011, sulla manifesta inammissibilità della medesima disposizione, per difetto di motivazione e per assenza di pregiudizialità della questione, n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 ).

Massima n. 40291

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 3), della legge n. 94 del 2009, rimane assorbita l'ulteriore questione, sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze