Corte costituzionale

Sentenza n. 175/2018

Corte cost., sent. 23 luglio 2018, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/2018
Data di deposito
23 luglio 2018
Data di decisione
20 giugno 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:175

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40389

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate, perché formulate in modo alternativo ed ancipite. Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione presenta un duplice capo di censura perché ben può, il rimettente, prospettare in termini gradatamente sequenziali, e quindi subordinati, i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come "principale" e "subordinata". ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non deve necessariamente concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure; tuttavia sono inammissibili le questioni sollevate con una formulazione contraddittoria ed ambigua o con una conclusione ancipite. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 221 del 2017 ).

Massima n. 40390

Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, che consente all'agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento in forma diretta e semplificata. La parte appellante nel giudizio a quo sostiene la nullità della suddetta notifica semplificata - da cui deriverebbe la tempestività dell'impugnazione delle cartelle, la decadenza dal potere impositivo e comunque la prescrizione del credito tributario - che il giudice a quo è chiamato ad applicare e della cui legittimità costituzionale dubita.

Massima n. 40391

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973. La norma - censurata nella parte in cui abilita il concessionario, poi divenuto agente, della riscossione alla notificazione diretta della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica della cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, come modificato con la legge n. 31 del 2008 - trova giustificazione nell'accentuato ruolo pubblicistico dell'agente per la riscossione, cui è delegato per legge l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Anche se la semplificazione insita nella notificazione diretta - il cui tratto più significativo è la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) - comporta un arretramento del diritto di difesa del destinatario, è comunque garantita un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli, attraverso il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale, cosicché gli scostamenti rispetto al regime ordinario non superano il limite di compatibilità con i parametri evocati. Lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva è suscettibile di essere riequilibrato attraverso un correttivo interpretativo che operi sul piano della rimessione in termini, attraverso un'applicazione estensiva di tale istituto - previsto dall'art. 6 dello statuto del contribuente - a favore del destinatario della notifica "diretta" della cartella di pagamento, il quale richieda la rimessione assumendo di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo al fine di accogliere, o no, la richiesta. ( Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2016, n. 258 del 2012, n. 3 del 2010, n. 366 del 2007, n. 280 del 2005, n. 360 del 2003 e n. 346 del 1998; ordinanza n. 131 del 2007 ). Nella materia tributaria, l'obbligo dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica vale a integrare le formalità del procedimento notificatorio e, se violato, comporta la nullità della notifica. Tale obbligo vale a rafforzare il diritto di azione e di difesa del destinatario dell'atto, ma non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto. Il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011 ). Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il limite inderogabile derivante dal diritto di difesa del notificatario, al quale deve essere assicurato il fondamentale diritto di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il suo diritto di difesa ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli. ( Precedente citato: sentenza n. 346 del 1998 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma; 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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