Corte costituzionale

Sentenza n. 173/2018

Corte cost., sent. 23 luglio 2018, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/2018
Data di deposito
23 luglio 2018
Data di decisione
4 luglio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge n. 233 del 2 agosto 1990
  • art. 1, comma 18, legge n. 335 del 8 agosto 1995

Parametri

Massime

Massima n. 40165

È ammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 e dell'art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, perché risultano incontestati i dati fattuali della vicenda oggetto del giudizio principale, e congrue le argomentazioni svolte dal rimettente a sostegno della rilevanza e non manifesta infondatezza, in particolare con riferimento alle ragioni critiche che a suo avviso non consentono l'interpretazione "costituzionalmente orientata" adottata dal giudice di primo grado.

Massima n. 40166

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 e l'art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole. Le norme censurate dalla Corte d'appello di Trieste, non prevedendo l'applicazione del principio di c.d. "neutralizzazione" - ossia della esclusione dei contributi "dannosi" acquisiti nella fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo minimo - dal calcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, gestione speciale dei commercianti, comportano un'irragionevole diversità rispetto ai lavoratori subordinati. Se l'esistenza di diversificati regimi previdenziali giustifica la persistenza di elementi di motivata diversità di aspetti e punti specifici, pur in considerazione di un processo di convergenza dei rispettivi sistemi, tuttavia non osta all'applicazione del principio suindicato anche alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, in considerazione della sua valenza generale, per cui risulta irragionevole che il versamento di contributi correlati all'attività lavorativa prestata dopo il conseguimento del requisito per accedere alla pensione, anziché assolvere alla funzione fisiologica e naturale di incrementare il trattamento pensionistico, determini il paradossale effetto di ridurre l'entità della prestazione. ( Precedenti citati: sentenza n. 148 del 2017, n. 82 del 2017 n. 433 del 1999 e n. 388 del 1995 ). Il principio c.d. di "neutralizzazione" configura la regula iuris secondo cui la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico. ( Precedenti citati: sentenze n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992, n. 307 del 1989 e n. 822 del 1988 ).

Massima n. 40167

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale l'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 e l'art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, rimangono assorbite le ulteriori censure sollevate dalla Corte d'appello di Trieste, in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 38, primo e secondo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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