Corte costituzionale

Sentenza n. 159/2018

Corte cost., sent. 17 luglio 2018, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/2018
Data di deposito
17 luglio 2018
Data di decisione
22 maggio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 4 del 1° marzo 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40046

La dichiarazione di parziale incostituzionalità - per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio governativo della delega - adottata dalla sentenza n. 251 del 2016 è circoscritta alla disposizione di delegazione e non travolge i decreti legislativi già emanati, ciò anche in ragione delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare ai fini di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. ( Precedente citato: sentenza n. 251 del 2016 ).

Massima n. 40047

La sopravvenuta adozione - previa l'intesa in conferenza permanente prescritta dalla sentenza n. 251 del 2016 - del d.lgs. n. 126 del 2017, correttivo ed integrativo del precedente d.lgs. n. 171 del 2016, realizza la condizione cui il legislatore regionale aveva espressamente ancorato il termine di efficacia dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 4 del 2017, ma non comporta il venir meno dell'interesse a una pronuncia di illegittimità costituzionale, avendo la Regione dato ad esso applicazione medio tempore, mediante il commissariamento di diverse aziende sanitarie. Per costante giurisprudenza costituzionale, il sindacato di costituzionalità deve trovare spazio ogniqualvolta la norma impugnata, seppure ad efficacia temporale limitata, abbia prodotto effetti. ( Precedente citato: sentenza n. 260 del 2017 ).

Massima n. 40048

Per costante giurisprudenza costituzionale, laddove si denunci la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. è onere del ricorrente indicare specificamente la disposizione statale interposta che si ritiene violata ed in particolare il principio fondamentale della materia asseritamente leso. ( Precedente citato: sentenza n. 54 del 2015 ).

Massima n. 40049

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost. e 17, lett. b) e c), statuto reg. Siciliana - l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 4 del 2017, secondo cui, nelle more della modifica legislativa regionale discendente dalla sentenza n. 251 del 2016, e considerato il mancato aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei, al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione Siciliana attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, e, ove non ricorra l'incarico ordinario, si procede alla nomina di commissario. La norma impugnata dal Governo - finalizzata ad affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico, medio tempore applicata, e inserita in un quadro normativo di riferimento che non è stato inciso, per quanto d'interesse, né dalla sentenza n. 251 del 2016, né dal successivo d.lgs. n. 126 del 2017 - ha violato i principi fondamentali in materia di tutela della salute fissati dal legislatore statale, cui la potestà regionale siciliana deve attenersi, considerato che, nella materia suddetta, essa coincide con quella delle Regioni ordinarie. Il mancato aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei non vale a giustificare l'adozione di una disciplina temporanea ed eccezionale, atteso che proprio l'art. 3- bis del d.lgs. n. 502 del 1992, richiamato dalla norma impugnata, prevede che in mancanza dell'elenco regionale si attinga a quelli delle altre Regioni. La genericità della previsione regionale, che non definisce né le procedure, né i requisiti, né i termini di decadenza dei commissari, consente inoltre di conferire gli incarichi apicali della dirigenza sanitaria in maniera ampiamente discrezionale, senza che valga il richiamo, oscuro e inconferente, all'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 43 del 2012, che ha disciplinato le nomine per gli incarichi di vertice da parte del Presidente della Regione, trattandosi di ipotesi diverse e non assimilabili a quelle in esame. L'ampiezza della potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica coincide con quella di tipo concorrente, delineata dal Titolo V della Costituzione per le Regioni ordinarie in materia di "tutela della salute", con la conseguenza che i "principi generali" della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai "principi fondamentali" che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario. ( Precedenti citati: sentenze n. 430 del 2007 e n. 448 del 2006 ).

Massima n. 40050

Accolta - per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost. e 17, lett. b) e c), dello statuto reg. Siciliana - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 4 del 2017, restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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