Corte costituzionale

Sentenza n. 152/2018

Corte cost., sent. 11 luglio 2018, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/2018
Data di deposito
11 luglio 2018
Data di decisione
5 giugno 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 1, legge della Regione siciliana n. 24 del 5 dicembre 2016
  • art. 34, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40007

Sono dichiarate inammissibili, perché generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016 e dell'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, i quali prevedono, rispettivamente, che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, scaduti i termini per il ravvedimento operoso, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo; e che l'ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione suddetto è limitato al solo triennio 2017-2019. L'affermazione in forza alla quale la disciplina impugnata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani è meramente assertiva e non altrimenti argomentata, ancor più considerando l'autonomia legislativa in materia impositiva, nel caso di specie esercitata in forza di quanto previsto dallo statuto speciale. Parimenti, la ritenuta violazione dell'altro parametro è addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione di un atto prodromico alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive del sistema tributario statale connotate da contenuti analoghi e regolate in termini non dissimili. Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. L'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche un'argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2017, n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015 ).

Massima n. 40008

Sono dichiarate non fondate, perché non pertinenti ai parametri costituzionali evocati, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016 e dell'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 - promosse dal Governo in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento solo alla prima delle disposizioni impugnate - i quali rispettivamente prevedono che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, scaduti i termini per il ravvedimento operoso, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo; e che l'ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione suddetto è limitato al solo triennio 2017-2019. L'ampia autonomia legislativa riconosciuta, in forza dello statuto speciale, alla Regione resistente in materia di imposizione fiscale, fa sì che con l'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 16 del 2015 vi è stato il radicale subentro della disciplina regionale in luogo di quella erariale previgente, dovendosi pertanto ritenere la tassa in questione un tributo proprio della Regione Siciliana. ( Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2008; ordinanza n. 250 del 2007 ). In virtù del quadro normativo costituzionale e statutario, la Regione Siciliana - come le altre autonomie speciali e non diversamente da quelle ordinarie - ha il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, nei limiti segnati dai principi della legislazione statale relativi alla singola imposizione. Può, inoltre, deliberare, con legge regionale, tributi propri, disciplinando in modo originale tutti gli elementi del prelievo, anche quelli fondamentali. L'introduzione di tributi propri da parte delle autonomie speciali presuppone in primo luogo il rispetto dell'art. 23 Cost., e dunque la necessaria istituzione tramite legge regionale; trova, inoltre, un limite del rispetto dei principi del sistema tributario italiano, imposto dallo statuto speciale e distinto da quello della necessaria osservanza «dei principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario» previsto, per le Regioni ordinarie, dall'art. 119, secondo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2017, n. 242 del 2016, n. 199 del 2016, n. 288 del 2012, n. 142 del 2012, n. 451 del 2007, n. 455 del 2005, n. 297 del 2003, n. 296 del 2003, n. 311 del 2003, n. 138 del 1999 e n. 111 del 1999 ). L'autonomia legislativa riconosciuta, in forza dello statuto speciale, alla Regione Siciliana ed in genere alle autonomie speciali in materia di imposizione fiscale, è più ampia rispetto a quella garantita alle Regioni ordinarie; in particolare, le autonomie speciali possono istituire tributi propri con riferimento a presupposti già coperti dall'imposizione erariale, ipotesi invece preclusa alle Regioni ordinarie in forza di quanto esplicitato dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 3 della legge n. 42 del 2009. ( Precedente citato, ordinanza n. 250 del 2007 ).

Massima n. 40009

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in relazione agli artt. 17 e 36 dello statuto di autonomia - dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016, che prevede, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, scaduti i termini previsti per il ravvedimento operoso, che l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo. Deve escludersi l'incompatibilità di sistema prospettata in riferimento ai limiti statutari regionali, in quanto la disposizione impugnata non si pone in contrasto con la indicazione di principio emergente dal comma 5 dell'art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente ed è, piuttosto, in armonia con lo "spirito" del sistema tributario dello Stato, che, nel tempo, è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione. Nel caso in esame, l'accertamento, nella sua ordinarietà, è connotato da una evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare; ciò finisce per riconoscere alle emergenze documentali un rilevante grado di verosimiglianza, neutralizzando i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo. Il sacrificio del contradittorio preventivo trova una giustificazione identica a quella in tema di controlli automatici dettati per l'accertamento delle imposte sui redditi e di IVA, nei casi in cui l'iscrizione a ruolo del tributo non viene preceduta da alcun avviso preventivo diretto al contribuente; alla stessa stregua, risulta inoltre adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria, anche tramite l'eventuale attivazione della tutela cautelare. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2008, n. 304 del 2002, n. 62 del 1998 e n. 233 del 1996; ordinanza n. 111 del 2007 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 86 del 2017, in relazione alle disposizioni diverse dall'art. 34 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I);

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2017;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della reg. Siciliana n. 16 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2017;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2017;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2017.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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