Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2018
Corte cost., sent. 5 luglio 2018, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2018
- Data di deposito
- 5 luglio 2018
- Data di decisione
- 24 gennaio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 18 del 27 febbraio 2015
- art. 2, comma 3, bis, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 2, legge n. 130 del 2 agosto 2008
Parametri
Massime
Massima n. 41399
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 e dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, formulate per la mancata esposizione, da parte del rimettente, degli ulteriori motivi dedotti dall'Azienda sanitaria a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo oggetto del giudizio principale e delle ragioni della loro eventuale infondatezza. Il giudice a quo ha riferito che il motivo basato sul carattere di aiuto di Stato della misura in discussione - al quale ineriscono le questioni sollevate - assume rilievo preliminare ai fini della decisione della controversia. Si tratta di valutazione che, per sua natura, compete al giudice rimettente e che giustifica - sul piano dell'assolvimento dell'onere di motivazione sulla rilevanza - l'omessa analisi del complesso delle altre doglianze della parte opponente.
Massima n. 41400
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 e dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere, in assunto, lacunoso e incompleto della ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata dal giudice a quo. L'eccezione, attiene, nella specie, più propriamente al merito delle questioni.
Massima n. 41401
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Enna in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 Cost., dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008. La norma, che ratifica e dà esecuzione al Trattato di Lisbona, è censurata nella parte cui, alla luce della giurisprudenza della Corte GUE, ai sensi dell'art. 288 del TFUE vincola il giudice nazionale alle decisioni della Commissione europea (e, in particolare, dalle decisioni in materia di aiuti di Stato), e nella parte in cui, ai sensi dell'art. 267 TFUE, prevede che nell'attività interpretativa il giudice debba tenere conto delle posizioni espresse dalle istituzioni europee non giurisdizionali. Se, per costante giurisprudenza della Corte di giustizia, i giudici nazionali non sono competenti a dichiarare l'invalidità degli atti delle istituzioni dell'Unione, spettando in via esclusiva alla Corte di giustizia il controllo sulla legittimità di essi, ciò non significa che il giudice nazionale - il quale, per motivi dedotti dalle parti o rilevati d'ufficio, dubiti della validità di un atto delle istituzioni dell'Unione - debba, ciò nonostante, uniformarsi ad essa, potendo sospendere il giudizio in corso e investire la Corte di giustizia di un procedimento pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267, par. 1, lett. b), TFUE. Inoltre, alla luce di quanto affermato tanto dalla Corte di giustizia, quanto dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 263 TFUE consente di proporre il ricorso di annullamento anche ai privati, quando si tratti di atti adottati nei loro confronti, o che li riguardino direttamente e individualmente, salva la preclusione in cui incorre soltanto il soggetto legittimato ad impugnare direttamente una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, il quale abbia lasciato inutilmente decorrere il relativo termine perentorio. Tale preclusione non implica, peraltro, una subordinazione della funzione giurisdizionale (nazionale) a quella amministrativa (europea), ma discende da una elementare esigenza di certezza del diritto, in quanto, adottando una soluzione contraria, l'interessato potrebbe agevolmente eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti, conseguente alla scadenza del termine perentorio di impugnazione, e contestare in qualsiasi tempo la validità dell'atto davanti al giudice nazionale, in modo da indurlo (o da obbligarlo) a proporre un rinvio pregiudiziale di validità. La regola sulla giurisdizione di cui all'art. 263 TFUE, il quale attribuisce in via esclusiva il controllo sulla legittimità degli atti della Commissione alla Corte di giustizia, garantisce l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione, che - lungi dall'attentare ai «principi supremi» di soggezione del giudice alla sola legge e di indipendenza della magistratura - si correla alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, trovando copertura nel quadro delle limitazioni di sovranità consentite dall'art. 11 Cost. Il sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione, fondato su due livelli - europeo e nazionale - tra loro comunicanti, è completo e coerente, poiché alla sua stregua il privato che vi abbia interesse beneficia, comunque sia, (almeno) di un rimedio processuale per far valere l'illegittimità delle decisioni della Commissione, potendo ricorrere direttamente alla Corte di giustizia per l'annullamento dell'atto, se attinto da esso in modo diretto e individualizzato; in caso contrario, potendo contestare - indipendentemente dal termine per il ricorso di annullamento - la sua validità davanti ai giudici nazionali, affinché chiedano alla Corte di pronunciarsi al riguardo con domanda pregiudiziale.
Massima n. 41402
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Enna in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 Cost., dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 18 del 2015, censurate nella parte in cui include tra le ipotesi di manifesta violazione del diritto dell'Unione europea il contrasto tra un atto o un provvedimento giudiziario e l'interpretazione espressa dalla Corte GUE sulla vincolatività delle decisioni della Commissione europea per il giudice nazionale. L'insussistenza, nel caso oggetto del giudizio a quo, dell'obbligo di adeguamento alla decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, nei termini in cui è postulato dal rimettente, rende le questioni prive di rilevanza, venendo meno il presupposto della ipotizzata responsabilità civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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