Corte costituzionale

Sentenza n. 134/2018

Corte cost., sent. 26 giugno 2018, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/2018
Data di deposito
26 giugno 2018
Data di decisione
22 maggio 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10-ter, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 10-quater, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 1, comma 4, legge della Regione siciliana n. 22 del 2 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 41364

Sono dichiarate inammissibili, per l'inadeguata ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 Cost. e all'art. 5 dello statuto regionale, degli artt. 10-ter e 10-quater della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità con la carica di deputato regionale per colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito. La questione in riferimento all'art. 5 statuto reg. Siciliana è inammissibile per difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, mentre l'art. 122 Cost. è evocato senza dare conto delle ragioni per cui esso sarebbe applicabile in una materia assegnata alla competenza della Regione Siciliana in base al suo statuto speciale. È altresì inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., perché il quadro normativo, assunto a tertium comparationis, sulla cui base il giudice a quo prospetta l'irragionevolezza della denunciata lacuna legislativa, è ricostruito in modo largamente incompleto e erroneo, sulla premessa che il regime di incompatibilità dei consiglieri regionali sia tuttora caratterizzato da una rigida disciplina statale unitaria. Il rimettente non tiene conto dell'evoluzione della disciplina in materia di cause di incompatibilità dei consiglieri regionali originata, per le Regioni ordinarie, dalla revisione dell'art. 122 Cost., né dà adeguatamente conto della produzione legislativa in materia delle Regioni a statuto speciale. Anche il confronto con le disposizioni legislative delle altre autonomie speciali risulta incompleto (oltre che erroneo per quanto riguarda la Sardegna), perché manca ogni riferimento alla normativa dettata da quelle titolari di potestà legislativa primaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2018, n. 27 del 2015, n. 251 e n. 165 del 2014, n. 331 del 2013, n. 288 del 2013, con riferimento ai giudizi in via principale, ma con argomentazioni estensibili ai giudizi incidentali, n. 204 del 2013 e n. 114 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017, n. 276 del 2013 e n. 143 del 2010; ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione e all'art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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