Corte costituzionale

Sentenza n. 131/2018

Corte cost., sent. 22 giugno 2018, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/2018
Data di deposito
22 giugno 2018
Data di decisione
9 maggio 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
  • legge n. 114 del 11 agosto 2014

Parametri

Massime

Massima n. 40905

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, formulata per difetto di motivazione sull'interesse ad agire del ricorrente nel giudizio a quo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con mod., nella legge n. 114 del 2014. La precisa ricostruzione dei fatti descritta nell'ordinanza di rimessione, unitamente alla considerazione del regime stabilito dall'art. 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che individua i criteri per l'accesso dei magistrati alla pensione di vecchiaia, confortano circa la non implausibilità della ritenuta esistenza dell'interesse suddetto. La valutazione dell'interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo è riservata al giudice rimettente, mentre la verifica della Corte costituzionale è meramente esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con la conseguenza che la motivazione su tali presupposti può essere sindacata solo laddove implausibile. ( Precedente citato: sentenza n. 245 del 2016 ).

Massima n. 40906

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38, Cost. - dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con mod., nella legge n. 114 del 2014, nella parte in cui sostituisce il comma 11 dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, ed esclude l'applicazione al personale della magistratura del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni possono recedere anticipatamente dal rapporto di pubblico impiego all'avvenuta maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento dei pubblici dipendenti. La disposizione censurata - in quanto introduce un istituto che si è sempre escluso potesse operare nei confronti dei magistrati, a fini di garanzia dell'indipendenza di questi ultimi e a tutela della funzione loro affidata - è estranea alla controversia di cui al giudizio principale, nel quale è in discussione un provvedimento di collocamento a riposo, in conseguenza della soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio nonché in applicazione della connessa normativa transitoria.

Massima n. 40907

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 2, 4 e 38 Cost. - dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con mod., nella legge n. 114 del 2014, in conseguenza della disciplina transitoria, per i magistrati, dell'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio, che costituisce "specificazione" della normativa transitoria generale. Il rimettente desume erroneamente dalla normativa transitoria censurata la lesione del diritto alla pensione minima per l'impossibilità, per i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni fra gli avvocati con almeno quindici anni d'esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, di raggiungere il numero di anni necessari per ottenere la pensione previsto per i magistrati. Tale diritto è, invece, garantito proprio dall'impiego degli istituti volti ad assicurare, in varie forme e modalità, la possibilità di sommare le anzianità contributive versate presso le diverse gestioni previdenziali, al precipuo scopo di accedere alla pensione. ( Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 33 del 2013, n. 61 del 1999, n. 227 del 1997, n. 282 del 1991, n. 444 del 1990, n. 461 del 1989 e n. 238 del 1988 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4 e 38 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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