Corte costituzionale
Sentenza n. 127/2018
Corte cost., sent. 13 giugno 2018, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/2018
- Data di deposito
- 13 giugno 2018
- Data di decisione
- 22 maggio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 21 del 4 maggio 2017
- art. 3, legge della Regione Toscana n. 21 del 4 maggio 2017
- art. 6, legge della Regione Toscana n. 21 del 4 maggio 2017
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 8-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 40748
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità per genericità del ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 6 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017. Se è pur vero che nell'epigrafe e nel dispositivo del ricorso risulta indicata l'intera legge regionale impugnata, la precisazione "come da delibera del Consiglio dei ministri", contenuta nello stesso dispositivo, e la rispondenza al contenuto di tale delibera delle specifiche disposizioni alle quali (soltanto) sono rivolte le censure articolate in motivazione, esclude la genericità del ricorso.
Massima n. 40749
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata per la modifica, ritenuta satisfattiva, della disposizione impugnata, avvenuta ad opera della legge reg. Toscana n. 70 del 2017). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
Massima n. 40750
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, che indica i requisiti per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie. Contrariamente all'erronea premessa interpretativa del ricorrente, lo scopo cui dichiaratamente risponde l'impugnata legge regionale è quello di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento sanitario e sociale, per cui il suddetto art. 2, che sostituisce l'art. 3 della legge reg. Toscana n. 82 del 2009, correttamente letto nel suo complessivo contesto, individua non già i requisiti in senso tecnico, ma piuttosto i "criteri" - non difformi dai principi per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sanciti dall'evocato parametro interposto di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 - ai quali attenersi per la determinazione dei requisiti generali e dei requisiti specifici, oggetto di futura determinazione regionale, i quali non è escluso che possano riferirsi anche ai criteri generali uniformi stabiliti dalla legge statale; dal che l'insussistenza della violazione dei parametri costituzionali, peraltro non tutti motivatamente evocati.
Massima n. 40751
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, che affida la valutazione e la verifica per le strutture del sistema sociale integrato al Gruppo tecnico regionale. Contrariamente alla premessa interpretativa del ricorrente, lo scopo cui dichiaratamente risponde l'impugnata legge regionale è quello di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento sanitario e sociale, per cui la norma impugnata sostanzialmente riprende il sistema di verifica dell'accreditamento vigente nel sistema sanitario. Come si evince inoltre dalla lettura degli artt. 3 e 12 della suddetta legge regionale, gli organismi di controllo e verifica nel sistema socio-sanitario sono gli stessi che già costituivano nel sistema di accreditamento della Toscana l'Organismo tecnicamente accreditante, ritenuto a livello ministeriale conforme alle indicazioni contenute nell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla L.R. n. 82/2009 e alla L.R. n. 51/2009), promosse, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, della legge della Regione Toscana n. 21 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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