Corte costituzionale
Sentenza n. 123/2018
Corte cost., sent. 13 giugno 2018, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/2018
- Data di deposito
- 13 giugno 2018
- Data di decisione
- 9 maggio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 7, regio decreto n. 2578 del 15 ottobre 1925
- art. 24, comma 8, regio decreto n. 2578 del 15 ottobre 1925
Parametri
Massime
Massima n. 41322
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, basata sull'asserita natura irrituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata o la natura di arbitraggio. La norma censurata dal Collegio arbitrale di Milano prevede un arbitrato rituale, nell'ambito del quale l'art. 819-bis cod. proc. civ., consente di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Massima n. 41323
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925. Dall'ordinanza di rimessione si evince chiaramente che la ritenuta illegittimità costituzionale della norma censurata viene ricondotta alla natura obbligatoria dell'arbitrato e al conseguente contrasto con i parametri costituzionali evocati.
Massima n. 41324
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la sussistente comune volontà delle parti di addivenire all'arbitrato, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto n. 2578 del 1925. Il collegio arbitrale rimettente ha indicato, con motivazione non implausibile, le ragioni dell'asserita mancanza di una concorde volontà delle parti, poiché queste hanno dichiarato, sia personalmente che per mezzo dei loro difensori, di essere tenute all'arbitrato per effetto della sola disposizione normativa censurata.
Massima n. 41325
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, Cost., l'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici. La norma censurata dal Collegio arbitrale di Milano viola i parametri indicati in quanto la fonte dell'arbitrato non può essere una legge ordinaria o la volontà autoritativa, perché solo la scelta dei soggetti, intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di difesa, può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost., secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari. ( Precedente citato: sentenza n. 127 del 1977 ). Per il criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale, la portata di una norma può essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad esse parificate. ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 1977 e n. 2 del 1963 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le ipotesi di arbitrato previste dalla legge sono illegittime solo se hanno carattere obbligatorio, e cioè impongono alle parti il ricorso all'arbitrato, senza riconoscere il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2005, n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 del 1996, n. 54 del 1996, n. 232 del 1994, n. 206 del 1994, n. 49 del 1994, n. 488 del 1991 e n. 127 del 1977 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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