Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2018
Corte cost., sent. 13 giugno 2018, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2018
- Data di deposito
- 13 giugno 2018
- Data di decisione
- 11 aprile 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, lett. n), legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 9, comma 1, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 9, comma 2, lett. a), legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 9, comma 13, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 4, comma 2, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 7, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 8, comma 2, lett. n), legge della Regione Campania del 20 gennaio 2017
- art. 10, comma 1, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 10, comma 3, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 10, comma 5, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 13, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 16, comma 2, lett. a), legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 16, comma 2, lett. b), legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 16, comma 2, lett. c), legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 16, comma 2, lett. d), legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 16, comma 2, lett. f), legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 16, comma 2, lett. g), legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 14, comma 3, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 10, comma 4, legge della Regione Campania n. 2 del 27 gennaio 2017
- art. 15, comma 8, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
- art. 15, comma 3, legge della Regione Campania n. 2 del 20 gennaio 2017
Parametri
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 1, comma 3, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 9, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 11, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 12, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 25, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
Massime
Massima n. 40789
Vanno ritenuti estranei al thema decidendum i parametri costituzionali ai quali, benché evocati, non corrisponde alcuna motivazione circa la loro violazione. (Nel caso di specie, avente ad oggetto gli artt. 8, comma 2, lett. n, 9, commi 1 e 2, lett. a, e 13, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, vanno considerati pertanto estranei gli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.). ( Precedente citato: sentenza n. 175 del 2017 ).
Massima n. 40790
Per consolidata giurisprudenza costituzionale, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non identifica una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze, anche regionali. L'ambiente è, dunque, un valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 212 del 2017, n. 210 del 2016 e n. 407 del 2002 ). Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Regioni trovano un limite negli standard di tutela ambientale fissati a livello statale, senza che questi gli impediscano di adottare discipline normative che prescrivano livelli di tutela dell'ambiente più elevati, i quali implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati e uniformi fissati nelle leggi statali. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 74 del 2017, n. 267 del 2016, n. 149 del 2015 e n. 315 del 2010 ). La legge quadro n. 394 del 1991 va ricondotta alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: le Regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi fondamentali da essa dettati, pena l'invasione di un ambito materiale di esclusiva spettanza statale. Essa non si limita a dettare standard minimi uniformi atti a tutelare soltanto i parchi e le riserve naturali nazionali, ma impone anche un nucleo minimo di tutela del patrimonio ambientale rappresentato dai parchi e dalle riserve naturali regionali, che vincola il legislatore regionale nell'ambito delle proprie competenze. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2017, 36 del 2017, n. 212 del 2014, n. 171 del 2012, n. 325 del 2011, n. 263 del 2011, n. 70 del 2011, n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008 ).
Massima n. 40791
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., - l'art. 4, comma 2, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano per il parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con quanto stabilito dalla legge quadro n. 394 del 1991, che impone anche per le riserve naturali e le aree protette regionali un regolamento e un piano, cui devono conformarsi le attività che si svolgono all'interno di tali aree. Deve escludersi, infatti, che il legislatore regionale abbia predisposto un livello di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema più elevato di quello garantito dal legislatore statale.
Massima n. 40792
Accolta, in parte qua, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., restano assorbite le ulteriori questioni, riferite agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
Massima n. 40793
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 7 della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche in relazione a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette. La norma regionale impugnata dal Governo, che disciplina la viabilità minore di uso privato inclusa nella rete escursionistica campana (REC), stabilendo limiti al transito, riconosce alla Giunta una funzione gestoria delle aree protette invasiva delle competenze che la legge n. 394 del 1991 affida specificamente al regolamento del parco e al piano per il parco.
Massima n. 40794
Accolta, in parte qua, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Campania n. 2 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., restano assorbite le ulteriori questioni, riferite agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
Massima n. 40795
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 8, comma 2, lett. n), della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che il rappresentante degli enti parco è "designato dalla Federparchi" - associazione costituita dagli enti e dai soggetti pubblici e privati gestori di aree protette in Italia - anziché "dagli Enti parco allocati su territorio campano". La designazione del rappresentante dei suddetti enti, proprio perché è loro affidata la tutela delle aree protette di cui sono gestori, deve spettare ad essi in via esclusiva, come previsto dagli artt. 1, comma 3, e 9, della legge quadro n. 394 del 1991, mentre la disposizione regionale impugnata dal Governo, prevedendo che alla scelta del rappresentante parteciperebbero, per il tramite dell'associazione, enti gestori di aree protette che si sviluppano anche fuori dal territorio campano, risulta lesiva dei compiti affidati ai soggetti gestori delle aree protette interessate dalla rete escursionistica campana (REC).
Massima n. 40796
Accolta, in parte qua, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. n), della legge reg. Campania n. 2 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., restano assorbite le ulteriori questioni, riferite agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
Massima n. 40797
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto, Cost. - l'art. 9, comma 1, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete escursionistica regionale (REC) e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime. La legge quadro n. 394 del 1991 affida, anche per la tutela delle aree protette regionali, al regolamento e al piano per il parco la disciplina della gestione di tali aree, cosicché la legge regionale può stabilire i criteri in base ai quali deve essere adottato il regolamento, purché in conformità ai princìpi di cui all'art. 11 della suddetta legge quadro, e comunque sia predisponendo un livello di tutela dell'ambiente pari o superiore a quello garantito dalla legge statale. Deve escludersi, tuttavia, che attribuire a Regione, enti locali territorialmente competenti e enti di gestione delle aree protette, invece che solo a questi ultimi, la competenza in tema di gestione tecnica dei siti regionali e di fruizione della REC all'interno delle aree protette si risolva in una maggiore tutela di queste ultime.
Massima n. 40798
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto, Cost. - l'art. 9, comma 2, lett. a), della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che le modalità di fruizione della rete escursionistica regionale (REC), per la parte in cui essa si sviluppa all'interno delle aree naturali protette, debbano essere individuate dagli enti di gestione delle aree protette in accordo con i Comuni territorialmente interessati, invece di essere determinate dal regolamento dell'area protetta. La legge quadro n. 394 del 1991 affida, anche per la tutela delle aree protette regionali, al regolamento e al piano per il parco la disciplina della gestione di tali aree, cosicché la legge regionale può stabilire i criteri in base ai quali deve essere adottato il regolamento, ma deve farlo in conformità ai princìpi di cui all'art. 11 della suddetta legge quadro, e comunque sia predisponendo un livello di tutela dell'ambiente pari o superiore a quello garantito dalla legge statale. Deve escludersi, tuttavia, che attribuire a Regione, enti locali territorialmente competenti e enti di gestione delle aree protette, invece che solo a questi ultimi, la competenza in tema di gestione tecnica dei siti regionali e di fruizione della REC all'interno delle aree protette si risolva in una maggiore tutela di queste ultime.
Massima n. 40799
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 10, comma 1, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che il piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana (REC), ove rivolto alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il regolamento e il piano di queste ultime. La disposizione regionale impugnata dal Governo interferisce con la funzione esclusiva di tutela delle aree protette affidata dal legislatore statale agli enti parco, così incidendo sul nucleo di salvaguardia predisposto dagli artt. 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991.
Massima n. 40800
Accolta, in parte qua, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., restano assorbite le ulteriori questioni, riferite agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
Massima n. 40801
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 10, commi 3 e 5, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo - disponendo, rispettivamente, che il piano annuale degli interventi sulla rete escursionistica campana (REC) individua gli interventi di competenza della Regione, e che il medesimo piano individui, per ciascun percorso compreso nella REC, il soggetto obbligato alla manutenzione, in cosa questa consista e la periodicità del controllo - ledono gli artt. 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991, che attribuiscono in via esclusiva le funzioni indicate agli enti gestori delle aree protette, cui è inderogabilmente affidata la tutela dei valori ambientali attraverso l'approvazione di regolamento e piano per il parco.
Massima n. 40802
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 13 della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette. La norma regionale impugnata dal Governo, prevedendo, in particolare, che la Giunta regionale e l'istituita consulta regionale dettino linee guida sulle specifiche della segnaletica all'interno delle aree protette, contrasta con gli artt. 1, comma 3, 9, 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991, poiché è il regolamento del parco a disciplinare le attività consentite entro il territorio dell'area protetta ed è il piano per il parco a disciplinare i sistemi di accessibilità pedonale.
Massima n. 40803
Accolta, in parte qua, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Campania n. 2 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., restano assorbite le ulteriori questioni, riferite agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
Massima n. 40804
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 16, comma 2, lett. a), b), c), d), f) e g), della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dalla Giunta regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette. Tutti gli oggetti che, secondo le disposizioni impugnate dal Governo, il regolamento attuativo dovrebbe andare a disciplinare (dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri; dalle caratteristiche di sicurezza per la fruizione della REC ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della stessa REC e all'individuazione del soggetto tenuto a effettuarla) rientrano in attività che spetta al regolamento e al piano delle aree protette regolare, come indicato dalla legge quadro n. 394 del 1991.
Massima n. 40805
Accolta, in parte qua, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, lett. a), b), c), d), f) e g), della legge reg. Campania n. 2 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., restano assorbite le ulteriori questioni, riferite agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma.
Massima n. 40806
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 25 Cost. - l'art. 14, comma 3, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, che dispone che la violazione di quanto previsto al precedente comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal codice della strada. La disposizione regionale impugnata dal Governo non descrive minimamente la condotta foriera delle sanzioni amministrative di cui al codice della strada, se non attraverso il rinvio all'art. 14, comma 2, il quale non dispone alcun divieto, ma regola un procedimento per la modifica di destinazione d'uso dei sentieri della rete escursionistica campana (REC). Inoltre, è manifestamente in contrasto con il principio di legalità delle pene, sub specie di determinatezza, il rinvio, per quel che concerne le sanzioni e le misure da applicare, all'intero d.lgs. n. 285 del 1992, perché in tal modo il legislatore regionale non ha, previamente e chiaramente, individuato la specifica misura sanzionatoria irrogabile, né il vulnus è rimediabile in via ermeneutica, poiché la soluzione offerta dalla Regione resistente - intendendosi il rinvio ai soli artt. 26 e 27, commi 10, 11 e 12 cod. strada - a prescindere da ogni valutazione sulla sua plausibilità, non trova riscontro alcuno nel tessuto normativo della legge campana. Il legislatore, anche regionale, può integrare i precetti punitivi e sanzionatori mercé il rinvio ad altri atti normativi, ma è in palese contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 25 Cost. che ciò avvenga in modo tale che la determinazione ex lege della conseguenza giuridico-sanzionatoria derivante dalla violazione del precetto normativo sia assente o, ad ogni modo, insufficiente.
Massima n. 40807
Il principio della legalità della pena è ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale è necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire. Data l'ampiezza della formulazione del suddetto articolo, è da esso desumibile il principio secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010 e n. 78 del 1967 ). Il principio di determinatezza delle norme sanzionatorie, per un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l'autorità amministrativa o il giudice assumano un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; per un altro verso, non diversamente dal principio d'irretroattività, intende garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. ( Precedenti citati: sentenza n. 327 del 2008 e ordinanza n. 24 del 2017 ). Il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall'ordinamento, non può non considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo.
Massima n. 40808
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 10, comma 4, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, che prevede che il piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana (REC) sia approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia, e che le sue integrazioni e modifiche annuali siano effettuate con una ulteriore delibera di Giunta. A seguito della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale del precedente comma 1, il piano triennale, pur se adottato da soggetti diversi dagli enti di gestione delle aree protette - in quanto volto a disciplinare porzioni di territorio regionali anche esterne a queste ultime - deve necessariamente rispettarne il regolamento e il piano, pena la sua illegittimità.
Massima n. 40809
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 25 Cost. - dell'art. 15, comma 8, della legge reg. Campania n. 2 del 2017. La disposizione regionale descrive adeguatamente le condotte vietate, per mezzo del rinvio all'art. 14, comma 6, della medesima legge regionale, e prevede espressamente le sanzioni amministrative pecuniarie che conseguono alla violazione. Il richiamo, poi, ai commi 2 e 3 del medesimo art. 45 intende disporre che, laddove i divieti ivi previsti, siano violati con le condotte descritte dalla disposizione impugnata, le sanzioni previste in tali commi si cumulino a quelle previste dall'impugnato comma 8.
Massima n. 40810
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale. La disposizione regionale impugnata è analoga a quella di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), cod. strada, in riferimento alla quale la Corte di cassazione ha affermato che essa riveste natura di norma speciale rispetto al reato di danneggiamento, in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni, sicché, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, la relativa condotta costituisce illecito amministrativo. Ne consegue che la sanzione amministrativa prevista dalla disposizione regionale impugnata potrà essere irrogata solo qualora il fatto non integri il reato di danneggiamento, trovando applicazione soltanto in via residuale. Per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di autonomizzarsi come materia a sé, ma accede alle materie sostanziali. ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2007, n. 384 del 2005, n. 12 del 2004 e n. 28 del 1996 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore), nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano per il parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche in relazione a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera n), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che il rappresentante degli Enti parco è «designato dalla Federparchi» anziché «dagli Enti parco allocati su territorio campano»;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete escursionistica regionale e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, lettera a), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che le modalità di fruizione della rete escursionistica regionale, per la parte in cui essa si sviluppa all'interno delle aree naturali protette, debbano essere individuate dagli enti di gestione delle aree protette in accordo con i Comuni territorialmente interessati, invece di essere determinate dal regolamento dell'area protetta;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che il Piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana, ove rivolto alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il regolamento e il piano di queste ultime;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 5, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui trovano applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette;
9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dalla Giunta regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette;
10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge reg. Campania n. 2 del 2017;
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, legge reg. Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 8, legge reg. Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 25 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, legge reg. Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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