Corte costituzionale

Sentenza n. 117/2018

Corte cost., sent. 1° giugno 2018, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/2018
Data di deposito
1° giugno 2018
Data di decisione
17 aprile 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 10, legge della Regione Campania n. 10 del 31 marzo 2017
  • art. 1, comma 4, lett. a), legge della Regione Campania n. 10 del 31 marzo 2017
  • art. 1, comma 4, lett. b), legge della Regione Campania n. 10 del 31 marzo 2017
  • art. 1, comma 4, lett. c), legge della Regione Campania n. 10 del 31 marzo 2017
  • art. 1, comma 237, quater, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
  • art. 1, comma 8, legge della Regione Campania n. 10 del 31 marzo 2017
  • art. 1, comma 30, legge della Regione Campania n. 10 del 31 marzo 2017

Parametri

Massime

Massima n. 41263

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009 - l'art. 1, comma 10, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, che, al fine di incrementare i LEA della Provincia di Caserta, prevede che l'ASL e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" stipulano apposita convenzione volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri per l'incremento di prestazioni aggiuntive a quelle già erogate. La disposizione impugnata dal Governo, la cui ratio inequivocabile è quella di incrementare i LEA, si ingerisce, sia nella forma che nella sostanza, nelle prerogative del Commissario ad acta, perché entra in un perimetro normativo che le è precluso fintanto che dura il commissariamento, dettando regole organizzative e convenzionali che invadono le scelte di merito consustanziali al piano di rientro. Tale intento è costituzionalmente illegittimo sotto due profili: il primo attiene alla competenza esclusiva del legislatore statale nella determinazione dei LEA (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost., parametro che, ancorché non evocato dal ricorrente, è, nella fattispecie in esame, inscindibilmente collegato al principio della copertura delle spese e ai presupposti del potere sostitutivo dello Stato); il secondo riguarda l'espresso divieto, per le Regioni commissariate, di estendere la spesa sanitaria oltre i LEA contenuti nel piano di rientro e nelle determinazioni attuative del Commissario, e comporta la lesione dell'art. 81 Cost., per l'indebita interferenza sugli equilibri del bilancio sanitario, e dell'art. 120, secondo comma, Cost., per l'invasione della sfera operativa riservata al Commissario ad acta dal legislatore statale. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza [nelle prerogative del Commissario ad acta] è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del Commissario incaricato di attuare il piano di rientro sanitario. ( Precedenti citati: sentenze n. 190 del 2017, n. 106 del 2017, n. 14 del 2017, n. 227 del 2015 e n. 110 del 2014 ). L'art. 120, secondo comma, Cost., nel consentire l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, assicura contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute. ( Precedente citato: sentenza n. 14 del 2017 ). L'interferenza con l'attività del Commissario ad acta sussiste anche in presenza di interventi non previsti dal piano di rientro che possono aggravare il disavanzo sanitario regionale. Tale contesto non preclude certamente alla Regione di far valere gli interessi della collettività amministrata, ma ciò deve avvenire entro i limiti imposti dal legislatore nel delicato periodo del risanamento. Se è incontrovertibile l'illegittimità di qualsiasi provvedimento integrativo dei LEA in corso di risanamento, rimane alla Regione il potere di vigilare affinché il piano di rientro e i provvedimenti attuativi dello stesso garantiscano la somministrazione dei LEA e di individuare correttamente nel bilancio regionale le risorse previste dal piano di rientro. ( Precedente citato: sentenza n. 104 del 2013 ). La prestazione dei LEA comporta una spesa costituzionalmente necessaria, per cui, nel caso in cui la proiezione di tali livelli in termini di fabbisogno regionale è temporaneamente demandata al Commissario ad acta anziché alla Regione, ben può quest'ultima interagire per il rispetto dei canoni costituzionalmente necessari, ma non può sostituirsi al Commissario stesso, addirittura attraverso una normativa primaria integrativa. ( Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017 ). Il ruolo della Regione nel periodo di vigenza del piano di rientro sanitario e della gestione commissariale non può consistere in una sovrapposizione legislativa e amministrativa alle funzioni commissariali, ma deve limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. Fermi restando l'espresso divieto di integrare i livelli essenziali delle prestazioni fino all'effettivo rientro dal deficit strutturale e il potere di impulso e vigilanza affinché il risanamento finanziario non superi - nell'ambito della pianificazione finanziaria - il limite negativo della "essenzialità" dell'assistenza, la Regione deve cooperare per il superamento della situazione di emergenza.

Massima n. 41264

Accolta, per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, resta assorbita l'ulteriore questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Massima n. 41265

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, e 120, secondo comma, Cost., l'art. 1, comma 4, lett. a), b) e c), della legge reg. Campania n. 10 del 2017, che, nell'innovare l'art. 1, comma 237-quater, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, stabilisce che il fabbisogno della rete ospedaliera deve essere prioritariamente soddisfatto tramite le strutture private provvisoriamente accreditate, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambito delle specialità riconosciute. La disposizione impugnata dal Governo eccede la competenza regionale e non è neppure coerente con la cornice programmatoria del piano di rientro regionale, interferendo con i poteri affidati al Commissario e con gli standard qualitativi, strutturali e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Massima n. 41266

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, e 120, secondo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006 - l'art. 1, comma 8, della legge reg. Campania n. 10 del 2017. La norma impugnata dal Governo introduce una proroga generica del sistema di accreditamento dei laboratori, invadendo la competenza del Commissario ad acta che sostituisce nel periodo di vigenza del piano di rientro la Regione, senza nemmeno essere conforme agli standard organizzativi stabiliti dal legislatore statale per rendere più efficiente ed economico il sistema inerente alla tutela della salute in ambito regionale.

Massima n. 41267

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 1, comma 7, lett. n), della legge n. 239 del 2004 - l'art. 1, comma 30, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, che vieta la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affidamento delle rocce carboniche. La preclusione imposta unilateralmente su alcune aree dalla disposizione impugnata dal Governo incide nelle materie di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio», e contrasta con il principio al confronto, vanificando in radice la bilateralità della procedura d'intesa necessaria per inserire in modo coerente nel quadro dei principi fissati dal legislatore statale le peculiarità degli interessi ambientali e pianificatori della Regione. ( Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2017, n. 131 del 2016 e n. 117 del 2013 ). Il principio di leale collaborazione impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative. ( Precedente citato: sentenza n. 117 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10, recante «Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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