Corte costituzionale

Sentenza n. 113/2018

Corte cost., sent. 31 maggio 2018, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/2018
Data di deposito
31 maggio 2018
Data di decisione
10 aprile 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:113

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge della Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986
  • art. 8, legge della Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 41128

Non occorre restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della questione alla luce della normativa sopravvenuta, quando essa non potrebbe comunque incidere sugli interessi delle parti del procedimento principale. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 8 della legge reg. Lazio n. 1 del 1986, come modificato dall'art. 8 della legge reg. Lazio n. 6 del 2005, successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la legge n. 168 del 2017, la quale ha introdotto alcune novità in materia di usi civici e domini collettivi, senza tuttavia abrogare o modificare le norme che rilevano nel giudizio incidentale).

Massima n. 41129

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. l) e s), Cost., l'art. 8 della legge reg. Lazio n. 1 del 1986, come modificato dall'art. 8 della legge reg. Lazio n. 6 del 2005, che, disciplinando l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico (c.d. sdemanializzazione, o sclassificazione dei beni civici), prevede la possibilità di alienazione agli occupatori di terreni già edificati a condizione che le costruzioni siano legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria degli abusi edilizi. La disposizione censurata dal commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana introduce una limitazione ai diritti condominiali degli utenti non prevista dalla normativa statale, operando nell'ambito della materia dell'ordinamento civile, dal momento che ad essa appartiene l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni, compreso il regime dominicale degli usi civici, senza che la normativa di riferimento abbia mai consentito alla Regione di invadere la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli. La relazione tra il peculiare regime civilistico dei beni civici e l'effetto sanante della norma regionale denunciata determina altresì l'irragionevolezza e l'incoerenza di un meccanismo normativo che fa discendere da un illecito, quale l'intervenuta edificazione su un suolo demaniale, il diritto ad acquistarlo e per di più a un prezzo di favore, se non addirittura simbolico. La rilevanza dei beni civici, quanto in particolare al profilo ambientale, delinea inoltre un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e con la pianificazione paesistica e territoriale, cosicché le peculiari tipologie d'utilizzo di tali beni e il relativo regime giuridico sono meritevoli di tutela per la realizzazione di interessi generali, ulteriori e diversi rispetto a quelli che avevano favorito la conservazione incontaminata di questi patrimoni collettivi, determinando un meccanismo di garanzia integrato e reciproco e precludendo soluzioni che sottraggano tale patrimonio alla sua naturale vocazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017, n. 210 del 2014, n. 21 del 2014, n. 123 del 2010, n. 349 del 2007, n. 25 del 2007, n. 345 del 1997, n. 46 del 1995 e n. 133 del 1993 ). L'ordinamento civile si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti interprivati. La materia dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di disciplina civilistica. ( Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2010, n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001 ). La previa "sclassificazione", presupposto indefettibile per l'alienazione dei beni di uso civico, può concretarsi solo nelle fattispecie legali tipiche, nel cui ambito procedimentale è oggi ricompreso anche il concerto tra la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2014 ). La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, in aderenza all'art. 9 Cost., che sancisce quale principio fondamentale quello della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Quanto agli usi civici, la competenza statale nella materia trova attualmente la sua espressione nell'art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, così da determinare una connessione inestricabile dei profili economici, sociali e ambientali, che configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017, n. 210 del 2014, n. 207 del 2012, n. 66 del 2012, n. 226 del 2009, n. 164 del 2009, n. 367 del 2007, n. 51 del 2006, n. 46 del 1995 e n. 391 del 1989 ). Il mutamento di destinazione degli usi civici non contrasta con il loro regime di indisponibilità poiché, per la clausola risolutiva ricavata dall'art. 41 del r.d. n. 332 del 1928, ove la nuova destinazione venga a cessare, sarà automaticamente ripristinata la precedente oppure conferita una nuova, anch'essa compatibile con la vocazione dei beni, attraverso la valutazione delle autorità competenti, oggi individuate nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nella Regione. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2014 ).

Massima n. 41130

Accolta, per violazione degli artt. 3, 9 e 117, secondo comma , lett. l) e s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Lazio n. 1 del 1986, come modificato dall'art. 8 della legge reg. Lazio n. 6 del 2005, rimane assorbita la questione sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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