Corte costituzionale

Sentenza n. 110/2018

Corte cost., sent. 30 maggio 2018, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/2018
Data di deposito
30 maggio 2018
Data di decisione
9 maggio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11-bis, comma 5, legge della Regione Toscana n. 22 del 3 marzo 2015
  • art. 10, comma 3, legge della Regione Toscana n. 22 del 3 marzo 2015

Parametri

Massime

Massima n. 40320

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, basata sull'assunto che la funzione esercitata dalla Provincia si sarebbe esaurita con l'adozione, da parte della stessa, dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento di sanzione amministrativa. Per effetto dell'intervenuta impugnazione di tale ordinanza nel giudizio a quo, il procedimento volto ad ottenere il pagamento della correlativa sanzione è tuttora in corso, per cui, ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in esso dovrebbe "succedere" la Regione, cosa che però è impedita dalle disposizioni regionali censurate che, viceversa, la escludono.

Massima n. 40321

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in materia di "norme processuali" - gli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, come modificata dalla successiva legge reg. Toscana n. 9 del 2016, che, in attuazione della legge n. 56 del 2014, nell'ambito del trasferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, di funzioni non fondamentali dalla Provincia alla Regione nelle materie della gestione dei rifiuti e della difesa del suolo e del demanio idrico, rispettivamente escludono i procedimenti già avviati al momento del trasferimento, e mantengono nella competenza della Provincia e della Città metropolitana di Firenze l'eventuale contenzioso in corso allo stesso momento. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Pisa non esauriscono la loro portata precettiva nell'aspetto sostanziale di tale vicenda, poiché si spingono a regolarne anche l'ulteriore profilo processuale, di esclusiva competenza dello Stato, che attiene alla successione nelle controversie pendenti relative all'esercizio pregresso delle funzioni trasferite. Per costante giurisprudenza costituzionale, anche in base alla riserva di legge statale stabilita dall'art. 108, primo comma, Cost., gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale. (Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2017, n. 299 del 2010, n. 25 del 2007, n. 133 del 1998, n. 154 del 1995, n. 303 del 1994, n. 113 del 1993, n. 505 del 1991, n. 203 del 1987 e n. 72 del 1977) . La novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce causa di illegittimità della norma regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2017, n. 234 del 2015, n. 195 del 2015, n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005 ).

Massima n. 40322

Accolte - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), con riguardo alla materia "norme processuali" - le questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. l) (con riguardo alla materia "ordinamento civile"), e s), Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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